Comma abrogato dall’art. 41, comma 1, della L.P. 20/12/2019, n. 17, così recitava:

“3. Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, svolgono le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio fino al termine del mandato in corso.”

Dalla redazione