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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 20/04/2020, n. 16
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D. Pres.P. Bolzano 20/04/2020, n. 16
- D. Pres. P. 07/02/2022, n. 4
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento attua le seguenti direttive UE: a) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni: 1) "edificio": costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; 2) "edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all'allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili; 3) "involucro di un edificio": componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati; 4) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d'uso o alle caratteristiche energetiche; 5) "componente dell'edificio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio; 6) "nuovo edificio": edificio di nuova costruzione; 7) "edificio residenziale": edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali; 8) "unità abitativa": parte dell'unità immobiliare ad uso residenziale; 9) "sistemi tecnici per l'edilizia": apparec |
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Articolo 3 - Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici1. La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all'Allegato 3 e certificata secondo il Protocollo CasaClima. |
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Articolo 4 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici1. I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l'edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell'involucro edilizio, alla prestazione energetica dell'edificio e all'utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata. 2. Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall'obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell'involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione: a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, |
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Articolo 5 - Infrastruttura per la mobilità elettrica1. Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicol |
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Articolo 6 - Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell'elenco1. Il certificato CasaClima di cui all'Allegato 6 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all'articolo 4, comma |
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Articolo 7 - Validità del certificato CasaClima1. Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative facenti parte dello stesso edificio. Il ce |
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Articolo 8 - Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione1. Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, l'at |
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Articolo 9 - Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici1. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e del comma 3 del pre |
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Articolo 10 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento1. Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. 2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW. |
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Articolo 11 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell'aria1. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. 2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell'aria con potenza nominale superiore a 70 kW. |
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Articolo 12 - Rapporto di efficienza energetica1. In seguito al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all'allegat |
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Articolo 13 - Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria e informazione1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, vigila sull'osserva |
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Articolo 15 - Norma transitoria |
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Articolo 15-bis - Disposizioni generali riguardanti il bonus energia1. Il presente articolo nonché i seguenti articoli 15-ter e 15-quater, in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, disciplinano l’utilizzo del bonus energia per il periodo dal 2022 al 31.12.2026. 2. Si può usufruire d |
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Articolo 15-ter - Bonus energia per edifici nuovi1. Per “nuovo edificio” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito. 2. Nel caso di nuovi edifici, la c |
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Articolo 15-quater - Bonus per edifici esistenti1. Per “edificio esistente” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data. 2. Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una volumetria minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data nella misura del più del 50 % ad uso abitativo. La base di calcolo per |
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Articolo 16 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.
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Allegato 9 - Rapporto di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’ariaParte di provvedimento in formato grafico |
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