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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/11/2017, n. 18
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di: |
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Art. 2 - Principi generali sull'autonomia dei Comuni1. La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. |
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Art. 4 - Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa. 2. |
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Art. 5 - Autonomia finanziaria dei Comuni1. La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi: a) considerazione dell'effettivo fabbisogno dei Comuni; b) considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilità di autofinanziamento; |
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Art. 6 - Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali1. I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento de |
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Art. 7 - Forme collaborative intercomunali1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l'utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa. 2. Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l'efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici. 3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell'articolo 79 dello Statu |
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Art. 7-bis - Ambito territoriale ottimale e autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani1. Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l'autorità d'ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite. 2. L'autorità d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale. |
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Art. 8 - Poteri della Provincia1. Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale. 2. Nelle materie trasferite ai Comuni |
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Art. 9 - Verifica dell'adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni1. Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, eme |
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Art. 10 - Potere sostitutivo della Provincia1. La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia. 2. La Giunta provinciale assegna all'ente |
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Art. 12 - Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali1. In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti: a) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l'educazione permanente ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche; b) funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 20 |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nell |
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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti: |
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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 ago |
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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale".1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies: |
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Art. 17 - Norme finali e transitorie1. Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi già attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'emanazione della sp |
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Art. 18 - Disposizione finanziaria1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a euro 40 |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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