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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 30/09/2005, n. 7
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Art. 1 - Ambito di applicazione |
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Art. 2 - Competenze1. L’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concess |
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Art. 3 - Istruttoria1. Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Agenzia provinciale per l’ambiente, al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell’ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l’ufficio stesso e all’albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l’impianto e l’eventuale restituzione d’acqua della derivazione richiesta. All’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell’ordinanza. L’ordinanza stabilisce il giorno, l’ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall’inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L’ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abb |
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Art. 4 - Concessione1. In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione. 2. Nel decreto di concessione è inoltre prevista l’eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l’ambiente. |
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Art. 4-bis - Verifica ordinaria |
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Art. 5 - Riconoscimenti1. Gli antichi diritti di derivazioni d’acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti: a) la derivazione d’acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni; b) persistono i fini originari dell’utenza; |
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Art. 6 - Divieto di utilizzo1. Salvo quanto disposto dall’artico |
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Art. 7 - Cauzione1. A garanzia dell’osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia provinc |
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Art. 8 - Varianti1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Agenzia provinciale per l’ambiente. N42 2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo, l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Al |
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Art. 9 - Licenza di attingimento1. La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Agenzia p |
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Art. 10 - Sorgenti1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l’abbeveraggio una quan |
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Art. 11 - Proroga dei termini1. Il direttore della Agenzia provinciale per l’ambiente proroga i termini per i l |
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Art. 12 - Emergenza d’acqua1. Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l’ambiente una commissione composta da: a) il direttore della Agenzia provinciale per l’ambiente quale presidente; N41 b) il direttore dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche; c) un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente; |
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Art. 13 - Acque minerali1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano. 2. La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale. 3. Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 4. I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina pro |
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Art. 13-bis - Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale1. Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi di compensazione. N30 2. Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all’ufficio provinciale competente l’interesse al rinnovo della |
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Art. 14 - Esoneri dal pagamento1. Coloro che richiedono la concessione di derivazione d’acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella st |
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Art. 15 - Linee elettriche1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 30 KV e quelle per impianti di illuminazione pubblica nonché le relative opere accessorie non sono soggette ad autorizzazione de |
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Art. 16 - Rinnovo delle concessioni1. N12 [Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell� |
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Art. 17 - Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d’acqua1. Le autorizzazioni alla costruzione ed all’utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni. |
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Art. 17-bis - Norma transitoria riguardante le concessioni ENEL |
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Art. 18 - Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio1. Le denunce delle derivazioni d’acqua per l’alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinci |
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Art. 18-bis - Norma transitoria concernente le autorizzazioni provvisorie ai sensi dell’articolo 9 del DPR 22 marzo 1974, n. 381 |
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Art. 19 - Modifica della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, recante “Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge pr |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogate: a) la le |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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