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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 680
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 680
Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 680
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Testo del documentoLa legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, prevede, all'articolo 4, comma 6, così inserito con la legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14, che "la conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale". Nello stesso comma 6 sono determinati gli impianti sottoposti a tali disposizioni. L'articolo 4-bis stabilisce le tempistiche e le cadenze di verifica degli impianti di approvvigionamento idrico già esistenti. |
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Allegato A - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica)
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti all'obbligo di concessione - inclusi antichi diritti di derivazione d'acqua - la cui portata complessiva concessa risulti superiore a 5,00 l/s medi. 2. Per gli impianti irrigui le presenti disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire alle tubazioni che trasportano l'acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo, che siano destinate all'utilizzo in comune. 3. Dalle presenti disposizioni sono esclusi: a) gli impianti volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica; b) gli impianti che estraggono acqua esclusivamente da pozzi; c) gli impianti alimentati da derivazioni d'acqua tramite sistemi di canali di irrigazione (Waale) e tramite fosse e canali di bonifica. 4. Gli impianti di utilizzazione delle acque soggetti alle presenti disposizioni sono di seguito denominati impianti. 5. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, l'articolo 9 delle presenti disposizioni è, invece, applicato a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione a eccezione di quelli volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica.
Art. 2 - Obblighi 1. Il |
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