FAST FIND : NR43128

Deliberaz. G.P. Bolzano 10/08/2021, n. 680

Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica). Sostituzione della delibera della Giunta provinciale n. 204 del 24.02.2015.
Scarica il pdf completo
7813714 8633095
Testo del documento

La legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, prevede, all'articolo 4, comma 6, così inserito con la legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14, che "la conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale". Nello stesso comma 6 sono determinati gli impianti sottoposti a tali disposizioni.

L'articolo 4-bis stabilisce le tempistiche e le cadenze di verifica degli impianti di approvvigionamento idrico già esistenti.

Con la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7813714 8633096
Allegato A - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica)

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti all'obbligo di concessione - inclusi antichi diritti di derivazione d'acqua - la cui portata complessiva concessa risulti superiore a 5,00 l/s medi.

2. Per gli impianti irrigui le presenti disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire alle tubazioni che trasportano l'acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo, che siano destinate all'utilizzo in comune.

3. Dalle presenti disposizioni sono esclusi:

a) gli impianti volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica;

b) gli impianti che estraggono acqua esclusivamente da pozzi;

c) gli impianti alimentati da derivazioni d'acqua tramite sistemi di canali di irrigazione (Waale) e tramite fosse e canali di bonifica.

4. Gli impianti di utilizzazione delle acque soggetti alle presenti disposizioni sono di seguito denominati impianti.

5. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, l'articolo 9 delle presenti disposizioni è, invece, applicato a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione a eccezione di quelli volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica.

 

Art. 2 - Obblighi

1. Il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Beni culturali e paesaggio

Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Professioni
  • Inquinamento acustico

Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Inquinamento elettrico ed elettromagnetico

I catasti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

A cura di:
  • Anna Petricca
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini