N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma sostituito dall’art. 2, comma 10, della L.P. 21/06/2011, n. 4 e, successivamente, dall’art. 24, comma 2, della L.P. 21/12/2011, n. 15.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 10/05/2012, n. 114 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della L.P. 21/12/2011, n. 15.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente alla sostituzione dichiarata illegittima:

"1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. 17".

Dalla redazione