L.R. Piemonte 15/04/1985, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Piemonte 15/04/1985, n. 31

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.Modifiche in L.R.20/2000.
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Titolo I. - GENERALITÀ
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Art. 1. - (Oggetto della legge)

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 in materia di complessi ricettivi all'aperto e dalla legge regi

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Titolo II. - CADE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E CASE-VACANZE

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Art. 2. - (Definizione e caratteristiche)

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Art. 3. - (Requisiti tecnici ed igienicosanitari)

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Art. 3 bis - (Dichiarazione di inizio attività)

N36

1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della

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Art. 4. - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

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Art. 5. - (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

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Art. 5 bis - (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze)

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Titolo III. - RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI
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Art. 6. - (Definizione e caratteristiche)

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Art. 7. - (Requisiti tecnici ed igienicosanitari)

1. N40

2.

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Art. 8. - (Bivacchi fissi)

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Art. 9 - (Dichiarazione di inizio attività)

N41

1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai

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Titolo IV. - ALLOGGI AGROTURISTICI

N7

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Art. 10 - (Definizione e caratteristiche)

(...)

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18202 4838041
Art. 11 - (Requisiti tecnici ed igienicosanitari)

(...)

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18202 4838042
Art. 12 - (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

(...)

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Titolo V. - ESERCIZI Dl AFFITTACAMERE
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Art. 13. - (Definizione e caratteristiche)

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Art. 14. - (Caratteristiche tecniche ed igienicosanitarie)

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Art. 15 - (Dichiarazione di inizio attività)

N26

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articol

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Art. 15 bis. - (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast")

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Titolo VI. - CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE ED ALLOGGI VACANZE

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Art. 16. - (Definizione e caratteristiche)

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Art. 17. - (Requisiti tecnici ed igienicosanitari)

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Art. 18 - (Dichiarazione di inizio attività)

N26

1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all’articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dich

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Art. 18 bis. (Alloggi vacanze)

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Art. 18 ter - (Gestione alloggi vacanze)

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Art. 18 quater - (Dichiarazione di inizio attività)

N27

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l’affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a di

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Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale)

N21

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:

a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che sia

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Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari)

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Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione)

N21

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Art. 18 octies. (Attività di controllo)

N21

1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contribut

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Titolo VII. - NORME COMUNI
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Art. 19. - (Accertamento dei requisiti)

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Art. 20. - (Rinnovi e dichiarazioni annuali)

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Art. 21 - (Sospensione e cessazione dell’attività)

N26

1. L’esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pe

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Art. 22. - (Comunicazione dei provvedimenti)

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Art. 23 - (Denuncia e pubblicità dei prezzi)

(...)

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Art. 24. - (Funzioni di vigilanza e di controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzio

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Art. 25. - (Classificazione e comparazione a fini tributari) N13

(....)

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Art. 26. - (Osservanza di norme statali e regionali)

1. È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regola

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Art. 27. - (Disposizioni transitorie e finali)

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 27 bis - (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attività)

N28

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18202 4838070
Art. 28. - (Sanzioni)

1. N35

2. N35

3.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
18202 4838071
Art. 29 - (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

N26

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Allegato A

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacam

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Allegato B: Disposizioni tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie sui rifugi alpini e rifugi escursionistici (art. 1)


1 - GENERALITÀ

Per l'applicazione delle disposizioni tecnico-edilizie e igienico-sanitarie i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, in uniformità alla normativa per la prevenzione incendi di cui al decreto del ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sono classificati nel seguente modo:

1.1 BIVACCHI, RICOVERI, LOCALI INVERNALI POSTI NEI RIFUGI, PUNTI DI APPOGGIO: strutture aperte senza attrezzature. Sono comunque ricomprese in tale definizione le strutture adibite al ricovero degli alpinisti che presentino le seguenti peculiarità: assenza di custodia, costante apertura, assenza di dispositivi di cottura, presenza dello stretto necessario per il riposo ed il ricovero di emergenza. Sono inoltre ricompresi i rifugi incustoditi in permanenza.

1.2. RIFUGI A (rifugi escursionistici): raggiungibili con strada rotabile;

1.3. RIFUGI B (rifugi alpini): raggiungibili con mezzo meccanico di risalita, esclusa la sciovia;

1.4. RIFUGI C (rifugi alpini): rifugi non compresi nelle precedenti categorie, con dislivello di accesso rispetto al fondo valle inferiore a 800 metri;

1.5. RIFUGI D (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso compreso tra 800 e 1.400 metri rispetto al fondo valle;

1.6. RIFUGI E (rifugi alpini): come rifugi C, ma con dislivello di accesso superiore a 1.400 metri dal fondo valle. Sono ricompresi in tale categoria i rifugi raggiungibili esclusivamente mediante passaggi di arrampicata alpina.

In fase di valutazione dell'idoneità tecnica e igienico sanitaria dei rifugi si deve inoltre tener conto delle seguenti variabili:

a) capienza massima del rifugio (< 25 posti letto; tra 25 e 50 posti letto; > 50 posti letto) ivi compresi gli ospiti fissi;

b) modalità di apertura (annuale, stagionale, solo nel fine settimana);

c) attività di preparazione cibi (assente; presente solo per ospiti pernottanti; presente anche per ospiti non pernottanti).

Le disposizioni tecniche relative al punto 2 (parametri edilizi) e al punto 3 (parametri ricettivi) sono da applicarsi limitatamente ai rifugi di tipo B, C, D, E (rifugi alpini).

Le disposizioni tecniche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 sono da applicarsi per tutte le tipologie di rifugi, sia alpini che escursionistici.

Per i rifugi incustoditi di capienza superiore ai 15 posti letto trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 4.3., 5, 6 e 7.

I criteri per quanto riguarda la dotazione idrica, il sistema di scarichi, i rifiuti e la ristorazione sono applicabili sia ai rifugi esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sia ai rifugi nuovi.

I parametri relativi al dimensionamento interno della struttura sono vincolanti solo per gli edifici nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale. Sono inoltre vincolanti per le parti in ampliamento.


2 - PARAMETRI EDILIZI (applicabili limitatamente ai rifugi alpini tipo B, C, D, E).

Dimensionamento interno:

- l'altezza media minima è di metri 2,40, riducibile a metri 2,20 nei rifugi di tipo C, D, E. Per i rifugi alpini preesistenti può essere ammessa un'altezza minima comunque non inferiore a metri 2. In caso di piani mansardati sottotetto, nei locali a soffitto inclinato è ammessa un'altezza media non inferiore a metri 1,80, assicurando comunque le cubature minime sottoriportate;

- la cubatura minima pro capite nelle stanze o locali dormitorio deve essere pari almeno a metri cubi 4. Nel caso in cui due o più locali siano ampiamente e permanentemente intercomunicanti, il calcolo viene eseguito considerandoli come un unico locale. È associato il divieto di fumare e di riscaldamento in stanze e locali dormitorio;

- le aperture finestrate devono essere non inferiori a 1/15 della superficie di pianta derogabili a 1/20 per i rifugi esistenti. Ogni locale o camera deve essere dotato nel periodo di utilizzo di ricambio d'aria adeguato alla funzione del locale (almeno due ricambi orari nelle camere), conseguito mediante ventilazione naturale, a parete e/o con canne di ventilazione e/o ventole alle finestre. Limitatamente ai nuovi insediamenti sono da realizzare prese di espulsione di aria, direttamente comunicanti con l'esterno, con partenza dalle parti più alte del locale, nonché una presa di ingresso di aria fredda in basso nei locali piano terra, in corrispondenza della zona di riscaldamento, dotata di serranda per chiusure di necessità (tormenta, chiusura invernale).

Servizi igienici:

- 1 ogni 20 posti letto (derogabili fino a 1 ogni 25 per i rifugi preesistenti), dotati di turca e lavandino

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