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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 16. - (Definizione e caratteristiche)
1. Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
1 bis. La gestione delle case ed appartamenti per vacanze può essere affidata anche alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle società consortili di imprenditori turistici.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti: - pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
- recapito e ricevimento ospiti.
3. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, di radio-televisione e di filodiffusione.
4. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
5. L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
6. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi.”
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