N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13 a decorrere dal 14/06/2018, ovvero dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 18 della L.R. 03/08/2017, n. 13 approvato con D.P.G.R. 08/06/2018, n. 4/R., così recitava:

“Art. 5. - (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

1. L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, 1° comma, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del Comune.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.”

Dalla redazione