Articolo abrogato dalla L.R. del 18/02/2010 n.8. L’articolo 6 così recitava: “1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante “e” tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.

3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.

4. I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso

5. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.”

Dalla redazione