N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. del 30/12/2009 n.38. Gli articoli 19 e 20 così recitavano: “ Art. 19 - 1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773. 2. L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.

Art. 20 - 1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. 2. Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.”

Dalla redazione