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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 03/08/2017, n. 13
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- L.R. 12/03/2021, n. 6
- L.R. 09/07/2020, n. 15
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di: |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta a |
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Capo II - TIPOLOGIE RICETTIVE |
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Art. 3. - (Esercizi di affittacamere e locande)1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di |
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Art. 4. - (Bed and breakfast)1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abita |
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Art. 5. - (Locazioni turistiche)1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . Esse concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. 2. Alle locazioni turistiche si applicano le dispo |
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Art. 6. - (Case ed appartamenti vacanze e residence)1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti N5, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11. |
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Art. 7. - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. 2. Oltre ai soggetti di cui al comm |
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Art. 8. - (Ostelli) |
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Art. 9. - (Residenze di campagna)1. Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri u |
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Art. 10. - (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative) |
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Capo III - DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE RICETTIVE |
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Art. 11. - (Servizi di ospitalità turistica)1. Nelle |
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Art. 12. - (Locali accessori e complementari) |
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Art. 13. - (Denominazioni aggiuntive)1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "residenza d'epoca", se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) sono u |
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Art. 14. - (Avvio dell'attività ricettiva extralberghiera)1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività. 2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: |
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Art. 15. - (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività. N4 2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si |
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Art. 16. - (Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere)1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono classificate sulla base degli standard qualitativi riferiti ai seguenti parametri: a) contesto ambientale; b) dotazione strutturale; c) requisiti di professionalità; |
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Art. 17. - (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle ca |
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Art. 18. - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce: a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed a |
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Art. 19. - (Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera)1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, naziona |
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Capo IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 20. - (Funzioni di vigilanza e controllo)1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, anche in forma associata e gli altri |
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Art. 21. - (Sanzioni)1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. N1 2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. N1 |
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Art. 22. - (Applicazione delle sanzioni)1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune, a |
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Capo V - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 24. - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34) |
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Art. 25. - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22) |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE |
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Art. 26. - (Disposizioni transitorie)1. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attività ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP, territorialmente competente, della relativa modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. |
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Art. 27. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti d |
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Art. 28. - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18 bis e 18 ter; b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18); c) l'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto"); |
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Art. 29. - (Clausola di neutralità finanziaria)1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del |
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