Articolo prima inserito dalla L.R. 30/09/2002, n. 22 e poi abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13 a decorrere dal 14/06/2018, ovvero dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 18 della L.R. 03/08/2017, n. 13 approvato con D.P.G.R. 08/06/2018, n. 4/R., così recitava:

Art. 18 bis. (Alloggi vacanze)

1. Sono alloggi vacanze le unità abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o più locali con superficie calpestabile minima di trenta metri quadrati arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.

2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.

3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

a) la pulizia quotidiana delle unità abitative;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

4. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.”

Dalla redazione