N41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Gli articolo 8 e 9 sono stati abrogati dalla L.R. del 18/02/2010 n.8 e così recitavano: “Art. 8. - (Bivacchi fissi) - 1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi. 2. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 9 - (Dichiarazione di inizio attività) - 1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal r. d. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.”

Dalla redazione