Articolo abrogato dalla L.R. del 30/12/2009 n.38. L’articolo 27 così recitava: “ 1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività. 2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Piemonte le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini", e della legge 21 marzo 1958, n. 326 " Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale ".

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