Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13 a decorrere dal 14/06/2018, ovvero dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 18 della L.R. 03/08/2017, n. 13 approvato con D.P.G.R. 08/06/2018, n. 4/R., così recitava:

“Art. 13. - (Definizione e caratteristiche)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

3. Gli affittacamere devono assicurare [N=29] i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.”

Dalla redazione