Articolo abrogato dalla L.R. del 30/12/2009 n.38. L’articolo 4 così recitava: “ 1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola: - i soggetti che possono utilizzare la struttura; - il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata; - le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse; - l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti; - il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare per i giovani in transito; - il regolamento interno per l'uso della struttura; - il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso da accertarsi mediante anche l'eventuale presentazione di Statuti e bilanci; - le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile; - i periodi di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.”

Dalla redazione