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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 10/12/2024, n. 20
L. R. Lazio 10/12/2024, n. 20
L. R. Lazio 10/12/2024, n. 20
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Capo I - Esecuzione di impegni assunti con il governo |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche1. All'articolo 10-bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: “Il personale interno, |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 39/200 |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” |
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Art. 6 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di governo del territorio |
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'articolo 54 è aggiunto il seguente: “3-bis. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 1, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”; b) all'articolo 55: 1) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: “3-quater. Per gli edifici abitativi esistenti, legittimi o legittimati, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), numero e.6), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di pertinenze così come individuate dal quadro delle definizioni uniformi del regolamento ed |
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Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio1. Alla l.r. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 “Comitato regionale per i lavori pubblici” e successive modifiche1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2002, sono apporta |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2023, le parole: |
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Art. 11 - Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica1. Nelle more di una disciplina organica delle specifiche norme tecniche per l'edilizia scolastica, previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e in coerenza con il comma 3 dello stesso articolo, nonché dall'articolo 53, comma 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applicano, per il riadattamento di immobili da adibire a uso scolastico per ogni ordine e grado di scuola, le seguenti disposizioni, che pertanto superano le corrispondenti disposizioni ovvero quelle in contrasto c |
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Art. 12 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia”1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 15/ |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche1. Al comma 1-bis dell'articolo 3-ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f), alla fine del periodo, dopo le parole: “trasferimento della proprietà” sono aggiunte le seguenti: “riferite alla categoria catastale del |
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Capo III - Disposizioni in materia di agricoltura, ambiente, transizione energetica e urbanistica |
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Art. 14 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, e successive modifiche1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 12/201 |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 4/2008, è ins |
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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche1. Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche1. Alla l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 14 dell'articolo 8 è inserito il seguente: “14-bis. Qualora il comune risulti inerte o inadempiente nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi da 9 a 14, nonché nell'approvazione dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su istanza di parte l'inerzia o l'inadempimento del comune, diffida quest'ultimo a provvedere entro e non oltre sessanta giorni ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso i |
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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2: 1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Rientrano nelle attività di diversificazione agricola di cui al comma 1-bis, lettera b), se esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati o dai soggetti connessi di cui all'articolo 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche: a) le attività enoturistiche e le attività oleoturistiche, così come individuate e disciplinate dalla l |
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Art. 20 - Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche. Disposizioni transitorie1. Alla l.r. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “c) le modalità di conferimento da parte degli enti gestori degli incarichi per le operazioni di verifica e sistemazione delle terre gravate dagli usi civici previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e succes |
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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 50/1994 è inserito il seguente: |
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Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5-bis dell'articolo 26 è inserito il seguente: |
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Art. 26 - Modifica della perimetrazione del parco naturale di Veio1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in mater |
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: “4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 34/2018 l'area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell'approvazione, presso gli uffici competenti.”; b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 28 - Modifica alla l.r. 39/2002 relativa all'istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali1. Il comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 39/2002 è sostituito dai seguenti: “5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l'albo regionale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni f |
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Art. 29 - Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell |
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Art. 30 - Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici1. La Regione, in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modifiche e del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive modifiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Pi |
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Art. 31 - Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998 è ins |
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche1. Alla l.r. 53/1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla l |
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Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche1. Alla l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 34 - Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche1. Alle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche1. Alla l.r. 3/2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2: 1) alla lettera f), le parole: “risorse geotermiche” sono sostituite dalle seguenti: “gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale”; 2) la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell'edificio servito;”; 3) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera s), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera z quater) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in: 1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale; |
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Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e tutela della salute |
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Art. 36 - Modifica all'articolo 32-bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione lazio”1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32-bis della l.r. 11/201 |
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Art. 37 - Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 10/2 |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “istituzione dell'azienda regionale sanitaria lazio.0” e successive modifiche1. Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4: |
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Art. 40 - Modifica all'articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” e successive modifiche1. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 7/2020 è inse |
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Art. 41 - Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche1. Dopo la lettera p-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2 della |
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Art. 42 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 7/2021, è agg |
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Art. 43 - Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente: |
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Art. 47 - Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo V - Disposizioni in materia di cultura, cinema, sport e sviluppo socioeconomico del territorio |
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Art. 52 - Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche1. Alla l.r. 5/2020, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'articolo 8, è inserito il seguente: |
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Art. 53 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 54 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 23/2023 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche1. Dopo la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. |
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Art. 57 - Omissis
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Art 58 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico, e abrogazione dell'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”1. All'articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche1. Alla l.r. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 60 - Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”1. Alla l.r. 1/2022 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2: 1) alla lettera a) dopo le parole: “settanta anni”, sono aggiunte |
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Art. 61 - Omissis
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Art. 62 - Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e successive modifiche1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 3/2015 |
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Art. 63 - Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale” e successive modifiche1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente: “Art. 3-bis - (Consulta dei sindaci dei comuni dell'Etruria meridionale) |
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Art. 64 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche1. Alla l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 8: 1) alla rubrica le parole: “Commissione regionale consultiva per le attività estrattive”, sono soppresse; 2) i commi dall'1 al 9 sono abrogati; 3) al comma 10 le parole: “, anche presso la sede della CRC” sono soppresse; b) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse; |
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Art. 65 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche1. Alla l.r. 90/1980 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: “, previo parere della commis |
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Art. 66 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: “5-quater. Le autorizzazioni amministrative di cui ai commi 4, 5-bis e 5 ter hanno una durata di otto anni e sono rinnovabili; alla scadenza, l'amministrazione competente procede, su istanza dell'interessato, al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dell'autorizzazione. La decadenza di tali autorizzazioni può essere disposta in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi o di commissione di gravi irregolarità. |
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Art. 67 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche1. All'articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguen |
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Art. 68 - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia istituzionale, enti locali e partecipazioni societarie |
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Art. 69 - Art. 70 - Omissis
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Art. 71 - Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche1. Alla l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 72 - Art. 74 - Omissis
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Art. 75 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni ai finanziamenti1. All'articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 76 - Omissis
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Capo VII - Disposizione finale |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato B - Relazione descrittiva dell'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio.L'area interessata dall'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio riguarda esclusivamente località del Comune di Magliano Romano. Essa ha una superficie di circa 602 ettari ed è in diretta continuità con il territorio del Parco di Veio. L'ampliamento consta di due aree:
Area 1 L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio si individua, partendo da ovest e muovendosi in senso antiorario, in prossimità del Fontanile Botte, dove il confine si pone in aderenza all'att |
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