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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/10/1994, n. 50
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- L.R. 28/12/2018, n. 13
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 22/05/1997, n. 11
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei co |
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Art. 2 - Nuovi comprensori di bonifica-Soppressione consorzi1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed all'unitarietà degli interventi, tenuto conto della corretta gestione dei bacini idrografici prevista dalla L. 18 maggio 1989, n. 183, i seguenti consorzi di bonifica interregionali: a) consorzio di bonifica Tevere-Nera; b) consorzio Aurunco di bonifica; c) consorzio di bonifica del Tronto, sono soppressi per la parte di territorio ricadente nel Lazio, previa intesa con le Re |
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Art. 3 - Statuto1. Gli statuti dei consorzi di bonifica debbono tenere conto del nuovo assetto organizzativo, dei nuovi limiti territoriali, dei nuovi compiti istituzi |
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Art. 4 - Bilancio1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva il bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica. |
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Art. 5 - Regolamento organico |
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Art. 6 - Personale e patrimonio1. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica dell'Agro Romano, il consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese ed il consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti è attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 3 della nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. n. 4 del 1984, con la Delib. C.R. 31 gennaio 1990, n. 1112. |
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Art. 6-bis - Distacco, comando e trasferimento del personale dei consorzi |
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Art. 7 - Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi |
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Art. 8 - Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica. Modifica alla L.R. n. 4 del 19841. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 1984, è sostituito dai seguenti: "2. Il piano è predispost |
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Art. 9 - Opere di bonifica eseguite su concessione dello Stato o della Regione1. Le opere di bonifica eseguite dai consorzi su concessione dello Stato o della Regione, una volta collaudate sono consegnate ai consorzi stessi. |
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Art. 10 - (Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente: «Art. 10 1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono affidate in concessione ' ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunit� |
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Art. 11 - (Costituzione, soppressione, fusione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1984, è sost |
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Art. 12 - (Composizione del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 198 |
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Art. 13 - (Elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente: «Art. 23 1. Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto. 2. I consorziati, in virtù delle funzioni e delle attività attribuite ai consorzi di bonifica nell'articolò 1 sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola. 3. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al |
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Art. 14 - (Elezioni nei consorzi di nuova istituzione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 1984, sostituito |
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Art. 15 - (Presidente e comitato esecutivo. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - (Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 198 |
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Art. 17 - (Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica. Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente: «Art. 28 1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità seguenti. 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 640 della Regione: a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni; |
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Art. 18 - (Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario - Modifica legge regionale n. 4 del 1984)1. L'articolo 31 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente: «Art. 31 1. Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di boni |
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Art. 19 - Finanziamenti regionali1. Per accedere ai finanziamenti regionali di cui alla L.R. n. 4 del |
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Art. 20 - Norma transitoria1. In fase di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta, per l'indicazione della prima assemblea dei con |
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Art. 21 - Abrogazione1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
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