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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/12/2023, n. 20
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- L.R. 10/12/2024, n. 20
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto, finalità e principi generali1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche, detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, disciplina: a) il passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche come definite all'articolo 2; |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le |
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Art. 3 - Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999, le opere idroelettriche di cui all'articolo 2, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, passano, senza compenso, dalla proprietà dello Stato in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e previa ricognizione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5. 2. Il passaggio in proprietà delle ope |
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Art. 4 - Regime giuridico delle opere idroelettriche1. La proprietà delle opere idroelettriche, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi. 2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'auto |
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Art. 5 - Rapporto di fine concessione1. Il concessionario uscente, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all’articolo 26, comma 1, redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione almeno quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico. N7 2. Il rapporto di fine concessione contiene: a) l'inventario delle opere idroelettriche passate in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2; b) l'inventario dei beni diversi, distinguendo tra beni immobili e mobili; c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati in relazione alle competenze richieste, in particolare, contenente: 1) lo stato di fatto e le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b); 2) lo stato di efficienza e di funzionamento delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b); 3) le informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e dell |
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Art. 6 - Intese interregionali1. Nel caso di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che prelevano acqua da corpi idrici che delimitano il confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre Regioni ai sensi dell'articolo 12, |
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Capo II - Procedure e modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico |
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Art. 8 - Valutazione propedeutica all'avvio delle procedure di assegnazione1. La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per le assegnazioni delle concessioni, accerta, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 e con il coinvolgimento dei soggetti territo |
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Art. 9 - Modalità di assegnazione delle concessioni1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è effettuata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 3, e previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria di cui all'articolo 14, a: a) operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell |
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Art. 10 - Affidamento a società a capitale misto1. La Regione, per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico secondo le modalità previste all'articolo 9, comma 1, lettera b), può promuovere la costituzione, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una società a capitale misto pubblico privato, come disciplinata dal d.lgs. 175/2016, cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. 2. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società di cui al comma 1, una quota non superiore all'imp |
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Art. 11 - Termine per l'avvio delle procedure di assegnazione1. N3 |
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Art. 12 - Procedure di assegnazione1. Le procedure di assegnazione, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi: a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione e, ove previsto, delle lettere di invito, aventi ad oggetto, nelle forme e nei termini ivi indicati, la presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico-finanziaria prescritta; b) valutazione e selezione, nell'ambito del procedimento unico, delle istanze e della relativa documentazione di cui alla lettera a), comprendente |
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Art. 13 - Indizione delle procedure1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione del bando di cui |
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Art. 14 - Requisiti di ammissione1. Alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) adeguata capacità organizzativa e tecnica attestata dall'aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno kilowatt 3000; |
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Art. 15 - Contenuti essenziali del bando1. Il bando di assegnazione delle concessioni previste dalla presente legge è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, in particolare: a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti, oggetto della procedura di assegnazione; b) individua la modalità di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2; c) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la relativa documentazione tecnica progettuale, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica; d) riporta lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali; |
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Art. 16 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione: a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 22, comma 2, posto a base di gara; b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento energetico della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 18, attraverso l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l'aumento del livello tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o delle sue parti; c) le misure e gli interventi di miglioramento della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 19 e 20; N6 |
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Capo III - Obblighi o limitazioni gestionali, miglioramenti energetici e ambientali e misure di compensazione |
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Art. 17 - Obblighi o limitazioni gestionali1. Il bando di cui all'articolo 15 prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, relativi: a) |
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Art. 18 - Miglioramenti energetici1. Il bando ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i), in conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi assunti dal PER, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di |
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Art. 19 - Miglioramento e risanamento ambientale1. Il bando ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l), in attuazione del Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e dell'Appennino centrale, del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e del PTAR stabilisce gli obiettivi |
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Art. 20 - Misure di compensazione ambientale e territoriale1. Il bando di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l), nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale, che non possono ess |
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Art. 21 - Clausole sociali1. Alle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, scadute o in scadenza, disciplinate dal Cap |
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Capo IV - Canone di concessione e obblighi del concessionario |
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Art. 22 - Canone di concessione1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999 e sentita l'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale versato |
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Art. 23 - Canone aggiuntivo1. È istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999, un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione. |
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Art. 24 - Fornitura gratuita dell'energia elettrica1. A decorrere dall'anno solare successivo alla data di assegnazione delle concessioni ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999, relativamente alle grandi d |
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Art. 25 - Depositi cauzionali1. L'aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fideiussione |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 26 - Sanzioni1. Il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5, comma 1, comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 75.000,00, |
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Art. 27 - Decadenza, risoluzione e recesso dalla concessione1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica stabilite al |
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Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali1. Per le concessioni scadute, nonché per quelle oggetto di decadenza, risoluzione, revoca o recesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 5, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 29 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale e di miglioramento energetico, ambientale e territoriale. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza trien |
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Art. 30 - Disposizioni finanziarie1. Le entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di concessione di cui all'articolo 22, comma 2, stimate in euro 7.400.000,00, già previste dall'articolo |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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03/01/2025
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