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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 10/03/2017, n. 2
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- L.R. 23/11/2022, n. 19
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- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 14/08/2017, n. 9
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), costituita da: a) gli itinerari culturali europei di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); |
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Art. 1-bis - (Integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette)1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) itinerari culturali europei, gli itinerari di valore storico, religioso, culturale, paesaggistico riconosciuti dal Consiglio d’Europa quale, in particolare, la via Francigena; b) percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, i percorsi riconosciuti part |
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Art. 3 - (Fruizione della RCL)1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all’intern |
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Art. 4 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo all’Agenzia regionale del turismo, e successive modifiche) |
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Art. 5 - (Ente gestore)1. L’Agenzia regionale del turismo può affidare, nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ad un ente gestore. |
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Art. 6 - (Strutture ricettive. Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2007 relativo all’individuazione delle strutture ricettive, e successive modifiche. Adeguamento del regolamento regionale concernente le strutture ricettive extralberghiere)1. |
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Art. 7 - (Coordinamento della RCL)1. È istituito presso l’Agenzia regionale del turismo il Coordinamento della RCL, che fornisce supporto all’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e-bis), della l.r. 13/2007. 2. Il Coordinamento della RCL per la finalità di cui al comma 1: a) coordina le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili; b) predispone le proposte da sottoporre alla Giunta regionale per la formazione del Catasto di cui all’articolo 10, del documento di indirizzo regionale di cui |
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Art. 8 - (Composizione del Coordinamento della RCL)1. Il Coordinamento della RCL è composto da: a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che lo presiede; b) il direttore dell’Agenzia regionale del turismo; c) i direttori regionali competenti in materia di cultura, ambiente, attività produ |
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Art. 10 - (Catasto della RCL)1. Il Catasto della RCL, di seguito denominato Catasto, tenuto presso l’Agenzia regionale del turismo, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi che costituiscono la RCL ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. La Giunta regionale, entro c |
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Art. 11 - (Dichiarazione di pubblico interesse)1. Tutti i percorsi inclusi nella RCL sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, didattici, storici e di tutela del territorio. 2. Preventivamente all’inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata, compresi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d’ |
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Art. 12 - (Finanziamenti regionali per la promozione della RCL)1. Possono beneficiare dei finanziamenti regionali: a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università e gli enti pubblici di rice |
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Art. 13 - (Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL)1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, contestualmente al piano turistico regionale di cui all’articolo 17 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, il documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL, di seguito denominato documento di indirizzo, elaborato dal Coordinamento della RCL. 2. In particolare il documento di indirizzo: a) indica le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione; b) individu |
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Art. 14 - (Programma operativo annuale degli interventi)1. Ai fini dell’attuazione del documento di indirizzo, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa del Coordinamento della RCL, acquisito il parere della commissione consiliare competente, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all’approvazione del p |
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Art. 15 - (Regolamento di attuazione)1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente: |
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Art. 16 - (Riconoscimento dei cammini)1. Fermi restando gli itinerari culturali europei oggetto di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) vengono riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali e, quindi, inseriti nella RCL dalla presente legge, i seguenti percorsi: |
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Art. 17 - (Disposizione transitoria)1. In sede di prima applicazione il documento di indirizzo è approvato entro centot |
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Art. 18 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e |
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Art. 19 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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