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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 07/08/2015, n. 8
Regolam. R. Lazio 07/08/2015, n. 8
Regolam. R. Lazio 07/08/2015, n. 8
- Regolam. R. 28/06/2023, n. 5
- Regolam. R. 16/06/2017, n. 14
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23 comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua: a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristi-che; b) i diversi livelli di classificazione e le categorie; |
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Art. 2 - (Comunicazioni sulla capacità ricettiva e sulla rilevazione dei flussi turistici)1. Per consentire la gestione e l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 1 comma 4, i Comuni trasmettono all’Agenzia regionale del Turi |
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CAPO II - TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE. REQUISITI E CLASSIFICAZIONE |
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Art. 5 - (Ostelli per la gioventù)1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli |
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Art. 6 - (Hostel o Ostelli)1. Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi s |
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Art. 7 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Le case e gli appartamenti per vacanz |
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Art. 8 - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di |
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Art. 9 - (Bed and Breakfast)1. I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate i |
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Art. 10 - (Country House o Residenze di campagna)1. Le Country house o residenze di campagna di seguito denominate Country House, sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all’ospitalità include altresì l’eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all’interno di aree finalizzate alla |
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Art. 11 - (Rifugi montani)1. I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali str |
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Art. 11-bis - (Case del Camminatore) |
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Art. 12 - (Rifugi escursionistici)1. I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo. I rifugi escur |
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Art. 12-bis - (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno |
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Art. 13 - (Classificazione delle strutture e sistemi di verifica)1. I titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3, dell’articolo 1, indicano, nella SCIA unica, la classificazione, la denominazione e la tipologia di appartenenza delle stesse. Alla SCIA è altresì allegata una tabella riepilogativa, predisposta dal Comune competente, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella singola tipologia di struttura nonché negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. N11 |
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CAPO III - DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ |
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Art. 14 - (Avvio delle attività)1. Ai fini dell’avvio delle attività il soggetto titolare o gestore delle strutture indicate al comma 3 dell’articolo 1 presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le attività ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA unica nella quale indica: a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante; b) la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente; c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente; d) la relativa denominazione, la classificazione e l’ubicazione della stessa; e) l’indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l’eventuale servizio di somminist |
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Art. 15 - (Variazioni e modifiche)1. Il titolare o il gestore della struttura di cui al comma 3 dell’articolo 1, mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare: |
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Art. 16 - (Denominazione)1. La denominazione delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1, comprensiva della specifica tipologia di appartenenza così come individuata ai sensi del Capo II, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta o di albergo d |
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Art. 17 - (Obblighi del titolare o gestore delle strutture)1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1 devono: a) presentare la SCIA, ai sensi dell’articolo 14, al fine dell’avvio dell’attività; b) esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo di classificazione attribuito; c) esporre l’apposito cartello indicante il percorso anti |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie)1. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti minimi strutturali e funzionali previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 è obbligatorio: |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazio |
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Allegato A - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle strutture extralberghiereAllegato A1 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di affittacamere o guest house Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A2 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù Parte di provvedimento in formato grafico
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