Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 11, così recitava:

“Art. 11 - (Istituzione)

1. È istituita l'agenzia regionale per lo sport di seguito denominata Agensport, con sede in Roma, per la promozione di iniziative e per la gestione di servizi atti a garantire un equilibrato sviluppo dello sport nel Lazio.

2. Agensport è ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato, nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi agli indirizzi politico-programmatici del Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta regionale.”

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