N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 18, così recitava:

“Art. 18 - (Durata delle cariche. Indennità)

1. Gli organi istituzionali di Agensport durano in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla loro costituzione e non possono essere rinominati per più di una volta.

2. Gli organi istituzionali di Agensport proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

3. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali di Agensport è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46 e successive modifiche.”

Dalla redazione