Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 21, così recitava:

“Art. 21 - (Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Agensport.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Agensport, nonché i principi di organizzazione dell'agenzia e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Agensport.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.”

Dalla redazione