N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 16, così recitava:

“Art. 16 - (Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport; in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al presidente di Agensport che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport.”

Dalla redazione