N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 24, così recitava:

“Art. 24 - (Museo regionale dello sport)

1. È istituito il museo regionale dello sport, con sede in Roma, allo scopo di creare un centro permanente di cultura sportiva e di promuovere l'interesse per lo sport in tutte le sue manifestazioni.

2. Il museo regionale dello sport, la cui gestione è affidata ad Agensport, svolge i seguenti compiti:

a) collaborazione con il museo dello sport italiano;

b) raccolta, conservazione e valorizzazione di oggetti e documenti concernenti la storia dello sport, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini della Regione;

c) promozione e organizzazione di studi, ricerche, mostre, convegni e pubblicazioni connessi alla collezione del museo;

d) collaborazione con altri musei italiani ed internazionali.”

Dalla redazione