Articolo abrogato dall’art. 20, comma 10, della L.R. 27/02/2004, n. 2, così recitava:

"Art. 43 - (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di riordino della legislazione vigente in materia di sport, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad adottare regolamenti di delegificazione concernenti i procedimenti amministrativi di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture" e successive modifiche;

b) legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci" e successive modifiche;

c) legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 "Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo".

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge concernenti i procedimenti amministrativi oggetto di disciplina regolamentare."

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