Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 25, così recitava:

“Art. 25 - (Patrimonio)

1. Agensport ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite ad Agensport dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire ad Agensport i beni mobili ed immobili necessari.

4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.”

Dalla redazione