N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il Capo I, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 11 a 28), è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1 a decorrere dal 29/07/2008.

L’articolo 12, così recitava:

“Art. 12 - (Attività)

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, Agensport svolge le seguenti attività:

a) promuove e seleziona progetti per la realizzazione, nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;

b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;

c) organizza attività di osservatorio sulle realtà dello sport, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando i dati attinenti alle strutture e alle attività sportive ricadenti nel territorio della Regione;

d) cura l'informazione sulle maggiori attività ed iniziative presenti nella Regione e realizza campagne promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette a diffondere nella comunità la cultura e i valori dello sport;

e) provvede alla gestione del museo regionale dello sport di cui all'articolo 24;

f) formula proposte all'assessore regionale competente in materia di sport:

1) ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale regionale e della individuazione degli interventi da riservare all'amministrazione regionale;

2) in relazione a criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d), Agensport può avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio, nonché di qualificati organismi operanti nel settore.

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell'ambito delle proprie competenze:

a) espleta compiti di verifica e di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati dall'amministrazione regionale, tramite l'istituzione di un'apposita commissione di controllo;

b) può fornire consulenze e servizi a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) e dalle direttive regionali, secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale.”

Dalla redazione