D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2019, n. 0192/Pres. | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR41125

D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2019, n. 0192/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 30/09/2024, n. 0119/Pres.
- D. Pres. R. 23/06/2021, n. 0102/Pres.
- D. Pres. R. 30/11/2020, n. 0168/Pres.
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Premessa

N14

 

IL PRESIDENTE

 

VISTO l'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che:

a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, di seguito denominato "Fondo di garanzia per il venture capital", nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

b)

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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la disciplina degli interventi a valere sul F

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “Gestore”: FVG Plus SpA in qualità di amministratore del Fondo ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge regionale 29/2018; N16

b) "soggetti beneficiari finali": le imprese in fase di avviamento destinatarie dell'investimento di venture capital assistito dalla garanzia del Fondo; N17

c) "start-up innovativa": società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), avente i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, come da definizione riportata nell'allegato A, modificabile con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa statale di riferimento; N17

d) “soggetto investitore”: intermediario finanziario, società di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l’iniziativa di investimento di venture capital nel soggetto beneficiario finale;N1

d-bis) “intermediari finanziari”: soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell’

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Art. 3 - Iniziative ammissibili

1. Con l'istanza il soggetto investitore presenta al Gestore un'iniziativa di investimento di venture capital in un soggetto beneficiario finale, la quale deve contemplare, in ogni caso, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale del soggetto beneficiario finale medesimo. N21

2. Gli inve

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Art. 4 - Regime degli aiuti

1. Le garanzie a valere sul Fondo e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11-bis sono concesse in osservanza del rego

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Art. 5 - Cumulo degli aiuti

1. Le garanzie del Fondo e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11-bis possono essere cumulate con altri incentivi p

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Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali

1. Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital in soggetti beneficiari finali che:

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Art. 7 - Requisiti di ammissibilità dei soggetti investitori

1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;

b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasiequity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 impr

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Art. 8 - Operazioni di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Nell'ambito degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa presentata dal soggetto investitore, la garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento (di seguito "operazioni ammissibili"):

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Art. 9 - Condizioni della garanzia del Fondo

1. La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 65 per cento dell’importo delle operazioni ammissibili, fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter. L’ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale è pari a un milione di euro. N5

1-bis. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale oltre ad essere impresa in fase di avviamento è anche start-up innovativa la misura massima di copertura della garanzia è del 70 per cento dell’importo delle operazioni ammissibili. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale oltre ad essere impresa in fase di avviamento è anche piccola impresa innovativa la misura massima di copertura della garanzia è del 75 per cento dell’importo delle operazioni ammissibili.

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Art. 10 - Gestione del Fondo

1. Il Fondo è amministrato dal Gestore che adotta, nel limite delle risorse disponibili, il provvedimento di concessione delle garanzie.

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Art. 11 - Procedura di ammissione alla garanzia del Fondo

1. L'iniziativa è presentata dal soggetto investitore al Gestore, con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal Bando. Con la presentazione dell'iniziativa il soggetto investitore specifica le operazioni ammissibili per le quali è richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo. N33

2. In conformità all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei set

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Art. 11-bis - Contribuzione integrativa alla garanzia del Fondo

N11

1. Con l’adozione del provvedimento di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l'eventuale aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investi

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Art. 12 - Deliberazione e perfezionamento degli investimenti

1. Nel caso di investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto investitore alla data di presentazione dell'iniziativa medesima, gli investimenti medesimi devono essere deliberati dal soggetto investitore entro il termine di sei mesi dalla data in cui il Gestore ha concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. Entro il medesimo termine deve essere data comunicazione al Gestore del provvedimento da parte del soggetto investitore degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa. N36

2. Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa, inclusi gli eventuali investimenti in equity di cui al

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Art. 13 - Durata e decorrenza della garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all'operazione ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni.

2. Nel caso di perfezionamento dell'operazione ammissibile in un'unica soluzione, la garanzia decorre dalla data del perfezionamento dell'operazione. Nel caso di perfezionamento dell'ope

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Art. 14 - Escussione della garanzia del Fondo

1. La richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore al Gestore con le modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal Bando. N39

2. L'escussione della garanzia del Fondo è richiesta dal soggetto investitore nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della garanzia determinati dal Gestore in sede di ammissione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9. N39

3. Nel caso di investimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi:

a) cessione delle quote o azioni del soggetto beneficiario finale, ovvero

b) messa in liquidazione volontaria del soggetto beneficiario finale, ovvero

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Art. 15 - Obblighi dei soggetti beneficiari finali

1. I soggetti beneficiari finali hanno l'obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal business plan valutato ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 3-bis ovvero 3-ter, e, per la durata della garanzia del Fondo, di:

a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia;

b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, in conformità all'articolo 36 della legge 20 maggio 19

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Art. 16 - Inefficacia e decadenza della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, se determinanti ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo. La ga

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Art. 17 - Revoca della garanzia

1. La garanzia del Fondo è revocata in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui all'articolo 15, comma 4, salvo che, entro il medesimo

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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Allegato A

(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera c)

1. Ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - Decreto sviluppo-bis), l'impresa start-up innovativa, di seguito "start-up innovativa", è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'

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Allegato B (riferito all’articolo 2, comma 1, lettera h)

N46

1. In conformità all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, è ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni

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Allegato B-bis (riferito all’articolo 2, comma 1, lettera h-bis)

N47

1. In conformità all’articolo 2, numero 80), del regolamento (UE) 651/2014, è “impresa innovativa” l’impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

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