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L. R. Friuli Venezia Giulia 08/04/2021, n. 5

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Stralcio.
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TITOLO I - Disposizioni generali e politiche regionali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in ma

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Art. 2 - Politiche regionali

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:

a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;

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TITOLO II - Politiche della sicurezza
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Capo I - Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza
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Art. 3 - Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza

1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli-Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

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Art. 4 - Modalità di funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sicurezza.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:

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Capo II - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza
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Art. 5 - Politiche integrate per la sicurezza

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:

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Art. 6 - Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, è approvato annualmente, entro il 30 aprile, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;

b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5, comma 1, oggetto di finanziamento in materia di sicurezza integrata;

c) la quantificazione delle risorse, i

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Art. 7 - Altri interventi in materia di sicurezza

1. La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:

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Art. 8 - Art. 11 Omissis

 

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TITOLO III - TITOLO IV OMISSIS

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegati - Omissis

 

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