Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2 della L.R. 21/2016, così recitava:

“43. Al comma 1 dell’articolo 156 della legge regionale 2/2002 dopo le parole “ottenere l’incremento” sono inserite le seguenti: “qualitativo e quantitativo”.”

Dalla redazione