1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di 100.000 euro per far fronte alle spese necessarie all’installazione di ascensori in ambito di interventi edilizi avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private, poste sul territorio regionale, di proprietà o gestite da Associazioni di volontariato onlus aventi finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extra-domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità.
2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico ed è concesso con procedimento a sportello previsto dall’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 R (Testo