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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 03/03/2023, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 10/08/2023, n. 13
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TITOLO I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea e la normativa statale |
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TITOLO II - Misure di innovazione nei settori produttivi |
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Art. 2 - Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica1. Dopo l'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è inserito il seguente articolo: "Art. 6-ter (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica) 1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Euro |
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Art. 4 - Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei |
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Art. 5 - Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale n. 4/20051. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali co |
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Art. 6 - Valorizzazione dell'economia circolare1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dell'ambiente e della responsabilità sociale delle attività economiche, riconosce tra gli obiettivi strategici l'economia |
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Art. 7 - Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale n. 22/20221. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la misura di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Riqualificazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia |
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Art. 10 - Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sost |
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TITOLO III - Sviluppo dell'economia territoriale |
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Capo I - Economia del mare |
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Art. 11 - Sviluppo dell'economia del Mare1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove: a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'amb |
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Art. 12 - Rete regionale sull'economia del Mare1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale). 2. La rete, per la finalità di cui alla presente legge, in rac |
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Art. 13 - Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale1. Per le finalità di cui all' |
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Art. 14 - Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 21/20161. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale n. 1/1963, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione |
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Art. 15 - Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite. 2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati. N8 2-bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l’attività della Guardia costiera ausiliaria per l’acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite. N16 3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie. |
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Capo II - Avioturismo |
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Art. 16 - Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale n. 1/1963, il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosu |
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Art. 17 - Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove aviosuperfici e idrosuperfici, come definite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle |
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TITOLO IV - Promozione dello spettacolo e altre norme urgenti in materia di cultura e sport |
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Art. 18 - Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale. |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Norme urgenti in materia di attività culturali1. - 5. Omissis 6. Dopo l'articolo 29-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente: "Art. 29-ter (Accordi di collaborazione in partenariato) 1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immater |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Norme urgenti in materia di sport1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con Delib.G.R. 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi |
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Art. 23 - Omissis
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TITOLO V - Semplificazione dell'ordinamento regionale e incremento dei servizi |
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Capo I - Semplificazione dell'ordinamento regionale |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 25/19961. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. 4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla pr |
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Art. 25 - Modifiche agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale n. 3/20011. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite l |
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Art. 26 - Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - Modifiche alla legge regionale n. 9/20071. All'articolo 41-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 31-bis della legge regionale n. 21/20161. All'articolo 31-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 5/20201. All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3/20211. All'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "non superiore a 3.000 abitanti, ovver |
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Art. 34 - Autorizzazione ad acquisto aree1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa". |
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale n. 5/20071. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati. 1-ter. L'intesa di cui al comma 1-bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi |
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Art. 36 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/20081. Al comma 7-bis dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobr |
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Art. 37 - Termini piani particolareggiati ed espropriazioni1. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, dema |
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Art. 38 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 44/19851. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - san |
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Art. 39 - Semplificazioni in materia strutturale |
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale n. 19/20091. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole "androni di ingresso e porticati liberi, " sono inserite le seguenti: "verande, bussole, "; b) al numero 1 della lettera g) del comma 1 dopo le parole "le rampe di scale aperte" sono aggiunte le seguenti: "e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare"; c) alla lettera n) del comma 1 dopo le parole "dai confini" sono inserite le seguenti: "di proprietà"; d) dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti: "2-quinquies. Nelle zone omogenee A gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere anche l'ampliamento e la nuova costruzione, al fine del completamento del tessuto insediativo, nel rispetto degli indici e delle caratteristiche tipologiche previste dalle norme di attuazione. 2-sexies. Nelle zone omogenee B non sono soggetti all'obbligo della distanza tra pareti finestrate gli edifici tra i quali sia interposta una strada. 2-septies. In ogni caso gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti indipendenti dall'altezza del fabbricato più alto.". 2. All'articolo 4 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo del punto 3) della lettera c) del comma 1 dopo le parole "Tali interventi possono prevedere, altresì," sono inserite le seguenti: "riduzioni e"; |
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Art. 41 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 16/20071. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giug |
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Art. 42 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 11/20151. Dopo il comma 12-bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è i |
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Art. 43 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 12/20161. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 15 lugl |
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Art. 44 - Canoni di derivazione d'acqua1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all'articolo 37, comma 1-bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Dirett |
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Art. 45 - Semplificazioni in materia di caccia e pesca1. - 2. Omissis 3. All'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)"; b) al comma 1 dopo le parole "Riserve di caccia" sono inserite le seguenti: "o delle Aziende faunistico-venatorie" e dopo le parole |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47 - Modifiche alla legge regionale n. 21/20171. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti: "Art. 7-bis (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime) 1. La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce: a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro; b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro; |
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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 1/20141. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2 |
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Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - Modifiche alla legge regionale n. 12/20211. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è aggiunta la seguente: |
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Capo II - Incremento dei servizi |
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Art. 52 - Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali1. La Regione, nel rispetto della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della neces |
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Art. 53 - Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri1. Al fine di incentivare la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani o delle circoscrizioni cittadine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, per i seguenti fini: |
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Art. 54 - Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di mort |
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Art. 55 - Art. 57 - Omissis
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Art. 58 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 22/20211. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di |
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Art. 59 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 22/20211. All'articolo 13 della legge regionale n. 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal s |
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Art. 60 - Dote famiglia1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 22/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate. 2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.900.000 euro, s |
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Art. 61 - Art. 62 - Omissis
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Art. 63 - Modifica all'articolo 15-ter della legge regionale n. 13/20181. Il comma 5 dell'articolo 15-ter della legge regionale |
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Art. 64 - Modifica alla legge regionale n. 13/20041. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Presentazione delle istanze di contributo) |
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Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), stipula convenzioni, o altri atti comunque denominati, con le Università di Udine e Trieste aventi ad oggetto attività e progetti di innovazione e ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, diretti a stimolare le misure per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente negli ambiti territoriali del Friul |
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Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - Modifica all'articolo 56-bis della legge regionale n. 18/20051. Dopo il comma 4 dell'articolo 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di riconosce |
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Art. 69 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 16/20221. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre |
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Art. 70 - Art. 71 - Omissis
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TITOLO VI - Norme finali |
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Art. 72 - Art. 73 - Omissis
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Art. 74 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. � |
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Tabella A e Allegato – Omissis
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