L. R. Friuli Venezia Giulia 03/12/2024, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 03/12/2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/06/2025, n. 7
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CAPO I - Disposizioni genera
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importanza strategica del settore nautico per la crescita economica e occupazionale del territorio, pro

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Art. 2 - Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale promuove:

a) l'attivazione di un tavolo permanente interdisciplinare di studio, analisi e sviluppo del settore nautico e dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione, formazione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine

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CAPO II - Studio e sistemi di analisi del settore nautico e valutazione degli interventi per il supporto e lo sviluppo dell'economia del mare
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Art. 3 - Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), presso la Regione opera il Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare, di seguito Tavolo permanente.

2. Partecipano al Tavolo permanente le Direzioni centrali competenti in materia di attività produttive, turismo, ambiente, infrastrutture, risorse ittiche, demanio, lavoro, formazione e sport, PromoTurismoFVG, l'Ente gestore del cluster regionale delle tecnologie marittime di cui all'articolo 15, comma 2-quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi individuati con deliberazione della Giunta

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Art. 4 - Studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico

1. Al fine di valutare le potenzialità economiche del sistema turistico nautico marittimo, lagunare, lacustre e fluviale del Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con le esigenze di tutela dell'ecosistema marino, degli ambienti naturali costieri e del paesaggio, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con gli istituti universitari e gli enti di ricerca pubblici pe

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Art. 5 - Master plan degli ormeggi nautici

1. Al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici e definirne una strategia

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CAPO III - Supporto alla formazione e all'occupazione e guardia costiera ausiliaria
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Art. 6 - Rete regionale sull'economia del mare

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale ha il compito di:

a) analizzare il mercato dell'economia del mare al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro con attenzione all'industria navale, al settore subacqueo e agli antichi mestieri;

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Art. 7 - Guardia costiera ausiliaria FVG

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.

2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.

3. La struttura competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione e il funzionamento di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.

4. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, l'intensità contributiva, le risorse disponibili e i termini iniziali e finali per la presentazione della domanda, nonché le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 3.

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CAPO IV - Interventi a sostegno della manifattura del comparto nautico
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Art. 8 - Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo della nautica regionale, è autorizzata alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto per la realizzazione di progetti organici finalizzati a:

a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del

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CAPO V - Interventi di sostegno finanziario e di promozione del settore nautico
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Art. 9 - Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto

1. Al fine di agevolare il rinnovo e il miglioramento qualitativo delle unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), ad esclusione delle lettere h) e h bis) e delle unità a remi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda, proprietari, da almeno due anni, delle unità da diporto medesime, per il refitting o per la loro demolizione.

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Art. 10 - Eco bonus per motori marini a basso impatto ambientale

1. La Regione, al fine di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus pari al 40 per cento del costo sostenuto e fino a un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di un nuovo motore a basso impatto ambientale e del relativo sistema di accumu

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Art. 11 - Contributi alle imprese per l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa

1. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare i sistemi di navigazione nel rispetto dell'ambiente marino lagunare e delle acque interne, è autorizzata a concedere contributi dell'importo massimo di 100.000 euro e minimo di 5.000 euro, per l'acquisto di una unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 171/2005, alimentate da motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa in Friuli-Venezia Giulia, ch

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Art. 12 - Incentivi per l'innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per un importo massimo di 100.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati in Friuli-Venezia Giulia per gli interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi, al fine di sostenere il settore della nautica da diporto

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Art. 13 - Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare delle lagune e delle acque interne

1. PromoTurismoFVG, in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, redige annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il "Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne" nel quale sono individuati strumenti specifici utili allo sviluppo della nautica e dell'economia del mare in chiave turistica, con

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Art. 14 - Contributi per iniziative di promozione del settore nautico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismoFVG, a concedere contributi fino a 5.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche situati in Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla pro

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CAPO VI - Disposizioni finali
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Art. 15 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sost

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Art. 16 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'

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Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 1° gennaio 2025.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

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