L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2021, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/03/2023, n. 10
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 02/11/2021, n. 16
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Art. 1 - Principi

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale, delle leggi e intese vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dei regolamenti, delle direttive e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è contraria a ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone legata all’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità ed è contro ogni forma

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;

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Art. 4 - Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all’articolo 1, la Regione promuove e sostiene:

a) interventi volti alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni femminili, nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione

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Art. 5 - Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all’articolo 1, la Regione promuove e sostiene:

a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici e culturali, agli operatori giudiziari e alle forze d

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Art. 6 - Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a:

a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell’autonomia;

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Art. 6-bis - (Integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

N2

1. L’Amministrazione region

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Art. 7 - Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall’articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l’ambito materno-infantile e per l’ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia, in base a quanto richiamato all’ar

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Art. 8 - Interventi a favore degli orfani per crimini domestici

1. La Regione, in coerenza con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche

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Art. 9 - Interventi per autori di violenza

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l’acquisizione della consapevolezza della violenza agìta, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite

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Art. 10 - Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti i

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Art. 11 - Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l’Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, di seguito “Organismo”, con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.

2. L’Organismo svolge i seguenti compiti:

a) collabora nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale di cui all’articolo 13;

b) formula proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

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Art. 12 - Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere

1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 2 la Regione, in conformità con i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, promuove il costante coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati a contrastare il fenomeno della violenza di genere presenti sul territorio, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

2. In coerenza con la programmazione locale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Servizi sociali dei Comuni di cui all�

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Art. 13 - Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e sulla base delle proposte dell’Organismo

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Art. 14 - Strutture antiviolenza

1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l’eventuale accoglienza residenziale e l’avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subìto violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonché interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agìto violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.

2. Le strutture antiviolenza comprendono:

a) i Centri antiviolenza;

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Art. 15 - Centri antiviolenza

1. I Centri antiviolenza:

a) rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall’Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 23;

b) garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione;

c) svo

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Art. 16 - Case rifugio

1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità

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Art. 17 - Case di semiautonomia

1. Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

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Art. 18 - Centri per autori di violenza

1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, garantiscono almeno i seguenti interventi e servizi:

a) prima accoglienza e valutazione della situazione, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso personalizzato finalizzato all’interruzione della violenza assumendo come prio

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Art. 18-bis - Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne

N5

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Art. 19 - Elenco regionale delle strutture antiviolenza

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale

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Art. 20 - Rapporti con le strutture pubbliche

1. Le strutture antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbli

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Art. 21 - Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni

1. È istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6

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Art. 22 - Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, semp

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Art. 23 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali e or

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Art. 24 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell�

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Art. 25 - Abrogazioni e norme transitorie

1. La legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è abrogata.

2. Per garantire la continuità degli interventi in materia di contra

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Art. 26 - Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 7.200 euro, suddivisa in ragione di 1.200 euro per l’anno 2021 e di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede

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Art. 27 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato 8/1 - Omissis

 

 

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