L. R. Friuli Venezia Giulia 06/03/2008, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 06/03/2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:

a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;

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Art. 2 - Principi per la destinazione del territorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.

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TITOLO II - Tutela della fauna
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Capo I - Organizzazione della tutela
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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:

a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;

b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

b-bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b-ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;

c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;

d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);

e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;

f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;

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Art. 3-bis - Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini

1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g-quater), la Regione può avviare collabor

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Art. 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;

b) studi, ricerche

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Art. 5 - Funzioni delle Province

N7

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Art. 6 - Comitato faunistico regionale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.

3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:

a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vi

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Art. 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, i

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Capo II - Programmazione faunistica
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Art. 8 - Piano faunistico regionale

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;

b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede esclusivamente a:

a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;

b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;

c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat. N35

3. Il PFR, al fine di realizzare g

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Art. 8-bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna

1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 157/1992 e dell'articolo 2:

a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;

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Art. 8-ter - Selvaggina pronta caccia

N10

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Capo III - Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
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Art. 9 - Monitoraggio sanitario

1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubbl

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Art. 10 - Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico

1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni c

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Art. 11 - Tutela di specie di interesse comunitario

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzi

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Capo III-bis - Altre disposizioni concernenti la fauna selvatica
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Art. 11-bis - Fauna selvatica ferita

1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.

4-bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove

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TITOLO III - Gestione venatoria
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Capo I - Programmazione della gestione venatoria
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Art. 12 - Gestione venatoria

1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli ob

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Art. 13 - Piano venatorio distrettuale

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.

2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.

3. Il Distretto venatorio predispone il PVD anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla stru

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Capo II - Organizzazione della gestione venatoria
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Sezione I - Riserve di caccia
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Art. 14 - Riserve di caccia

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione se

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Art. 15 - Funzioni

1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.

2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:

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Art. 16 - Regolamento di fruizione venatoria

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio.

2. Il regolamento è adottato, su pro

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Art. 16-bis - Registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria

1. L’individuazione dei registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I registri obbligatori sono:

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Art. 16-ter - Risoluzione arbitrale delle controversie

N37

1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Rise

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Sezione II - Distretti venatori
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Art. 17 - Distretti venatori

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.

2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venato

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Art. 18 - Funzioni

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:

a) elaborano le proposte di PVD;

b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;

c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve d

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Sezione III - Associazione dei cacciatori
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Art. 19 - Associazione dei cacciatori

Incostituzionale

 

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Art. 20 - Funzioni

1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;

b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;

c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolament

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Capo III - Controllo dei risultati della gestione venatoria
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Art. 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD

1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.

2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestion

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Capo IV - Altri istituti per la gestione faunistico-venatoria
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Art. 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie

1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agrituristico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).

2. Le aziende venatorie devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

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Art. 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. La Regione autorizza, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l’utilizzo a scopo venatorio.

2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.

3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rien

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Art. 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative

1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrati

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Art. 25 - Zone per le attività cinofile

1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:

a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;

c) che l'area interessata sia di non rilevante interesse faunistico.

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Art. 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie

N44

1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o delle Aziende faunistico-venatorie o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia o il legale rappresentant

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Art. 26-bis - Cani da traccia

N22

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Art. 27 - Zone cinofile regionali

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone

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TITOLO IV - Esercizio dell'attività venatoria
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Capo I - Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria
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Art. 28 - Esercizio venatorio

1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comun

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Art. 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori

1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.

1-bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

1-ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

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Art. 30 - Tesserino regionale di caccia

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione, su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 12, della legge

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Art. 31 - Tasse di concessione regionale

1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone

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Art. 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo. N6

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Art. 33 - Permessi di caccia e inviti

1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto limite pari al 5 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di tre permessi annuali. N42

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasci

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Art. 33-bis - Aspiranti soci

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come as

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Art. 34 - Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da man

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TITOLO V - Vigilanza
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Capo I - Vigilanza venatoria
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Art. 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Regione.

2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vig

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Art. 36 - Disposizioni per l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale

N27

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TITOLO VI - Sanzioni
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Art. 37 - Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di q

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Art. 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia

N34

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:

a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c

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TITOLO VII - Disposizioni finali
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Art. 39 - Regolamenti di esecuzione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a) N28

a-bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-am

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Art. 40 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

1-bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.

2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui a

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Art. 41 - Trattamento dei dati personali

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la

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Art. 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis - Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita.

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della

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Art. 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è sostituita dalla seguente:

«b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legg

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Art. 44 - Cattura temporanea e inanellamento

1. In attuazione dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’attività di cattura per l’inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L’a

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Art. 44-bis - Richiami vivi

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché

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Art. 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996.

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 24/1996 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis - Utilizzo del contrassegno inamovibile.

1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.».

2. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24/1996 è sostituito dal seguente:

«6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione ediliz

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Art. 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007

1. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regional

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Art. 46-bis - Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati

N43

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Art. 47 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);

d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);

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Art. 48 - Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

 

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 29/06/2020, n. 13.

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