Articolo aggiunto dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 06/08/2013, n. 7, così recitava:

"Art. 26-bis - Cani da traccia

1. Le Province, disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare gli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa."

Dalla redazione