Articolo abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

"Art. 36 - Disposizioni per l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria e di potenziare gli interventi di salvaguardia e controllo del territorio, sino al riordino complessivo delle funzioni di vigilanza ambientale sul territorio regionale da realizzarsi entro il 31 dicembre 2009, la struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali è titolare del coordinamento unico delle attività del Corpo forestale regionale e di quelle esercitate dalle Province in materia di vigilanza ittica nelle acque interne e venatoria, nelle more della costituzione di un corpo unico da realizzarsi entro il 31 gennaio 2009.

2. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali promuove forme permanenti di raccordo delle attività del Corpo forestale regionale con le attività del Corpo forestale dello Stato, delle altre Forze di polizia e di pubblica sicurezza, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali può sottoscrivere accordi per il coordinamento degli interventi per la promozione della cultura della tutela ambientale con le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche."

Dalla redazione