Articolo modificato dall’art. 145, comma 2, della L.R. 21/10/2010, n. 17; dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16/07/2010, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 11/03/2016, n. 3, così recitava:

"Art. 5 - Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

a-bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell’articolo 11, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge regionale n. 14/2007;

b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;

f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;

g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;

h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;

j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2007;

k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;

n) provvedono all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 1;

o) provvedono all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.

2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:

a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;

d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;

e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.

4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.

5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.

6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche."

Dalla redazione