Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 06/08/2013, n. 7, così recitava:

"Art. 8-ter - Selvaggina pronta caccia

1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna "pronta caccia" sul territorio regionale.

2. Fanno parte della selvaggina "pronta caccia" le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della legge 157/1992.

3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1, le immissioni sul territorio delle Riserve di caccia della selvaggina "pronta caccia" sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le Riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina "pronta caccia"."

Dalla redazione