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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 07/05/1996, n. 11
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- L.R. 30/12/2019, n. 27
- Reg. R. 28/09/2017, n. 3
- L.R. 07/08/2014, n. 16
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- L.R. 30/03/2012, n. 5
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 15/03/2011, n. 4
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 24/07/2006, n. 14
- L.R. 11/08/2005, n. 15
- D.P.G.R. 16/06/2003, n. 387
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità: |
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Articolo 2 - Natura degli interventi1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi: a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana; b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi; c) produzione vivaistica; d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi; |
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Articolo 5 - Documenti generali di programmazione forestale regionale |
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Articolo 5 ter - Documento esecutivo di programmazione forestale1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all’articolo 5: a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validit |
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Articolo 6 - Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi |
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Articolo 6-bis - Omissis |
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Articolo 6-ter |
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Articolo 7 - Settore per il Piano Forestale Generale1. L'attuale Settore per le Foreste Demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di " Settore per il Piano Forestale Generale". N53 |
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Articolo 8 - Demanio Forestale Regionale1. Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è costituito: a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato; b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; |
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Articolo 9 - Gestione del Demanio Forestale1. Il Demanio Forestale Regionale, di cui all'art. 8, è gestito dalla Amministrazione Regionale attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste. 2. Essi curano |
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Articolo 10 - Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici1. I beni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale N108 redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti pubblici da loro incaricati N61. 2. Con i Piani di Assestamento sono disciplin |
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Articolo 12 - Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi di proprietà pubblica dagli incendi. |
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Articolo 14 - Definizione di bosco e di pascolo montano1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente |
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Articolo 15 - Colture ed apprezzamenti non considerati boschi1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina: a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e pa |
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Articolo 17 - Taglio dei boschi1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. Tale disposizione non si applica per i boschi cedui di superficie inferiore ad ettari 20. 1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio N73. È vietato l’artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio. |
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Articolo 18 - Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali |
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Articolo 19 - Opere di sistemazione idraulico - forestali e di difesa del suolo1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la sta |
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Articolo 20 - Occupazione temporanea dei terreni1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa una indennità per occupazione temporanea, di durata no |
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Articolo 21 - Altre opere pubbliche di bonifica montana1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio. 2. A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni c |
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Articolo 22 - Opere di manutenzione1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la c |
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Articolo 23 - Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267. |
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Articolo 25 - Norme di polizia forestale1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato. 2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato. 3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze. |
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Articolo 28 - Demanio armentizio1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Setto |
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Articolo 30 - Garanzie occupazionali1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. N3 2. Gli Enti delegati e la R |
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Articolo 31 - Norme transitorie1. N97 |
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Articolo 33 - Norme finali1. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica monta |
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Articolo 34 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del seco |
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Allegato C - Prescrizioni di massima e di polizia forestale prescrizioni di massima e di polizia forestaleArticolo 1 - Articolo 46 CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE INFRAZIONI ALLE PRESTAZIONI DI MASSIMA Articolo 47 - Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale N111 1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, indicate dai regolamenti previsti dall’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio |
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Allegato D - Gestione del demanio armentizio norme per la gestione del demanio armentizioArticolo 1 - Articolo 6 Articolo 6 bis. Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l'attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all'articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non incluso tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell'anno 2003. N2 Articolo 7 - Tutela dei suoli demaniali armentizi 1. Compete alla Giunta Regionale l'attività di tutela per l'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi. 2. L'esercizio di tale azione è esplicata a mezzo dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti e del Corpo Forestale dello Stato (Norme regolamentari in materia di tratturi e trazzere contenute nei RRDD 29/12/1927, n. 2801 e 16/07/1936, n. 1706 - art. 53). 3. Fermo restando il sistema sanzionatorio amministrativo e le violazioni vigenti di cui al RD 30/12/1923, n. 3244 nonché le violazioni alle presenti norme, per l'accertamento, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni stesse si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13. 4. fermo restando le sanzioni di carattere penale, a coloro che violino le presenti norme e quelle di cui al RD 30/12/1923, n. 3244, viene comminata una sanzione amministrativa così determinata: a) per ogni metro quadrato di suolo demaniale armentizio occupato abusivamente, scavato, dissodato o comunque manomesso: da un minimo “di euro 7,50 ad un massimo di euro 18,70” N110, oltre al ripristino dello sta |
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