N88 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 24 così recitava:

“Articolo 24 - Deroga al vincolo idrogeologico

1. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui al comma 1 dell'articolo 23, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o ad ampliamento di fabbricati rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare dell'azienda deve inoltrare apposita dichiarazione, prima dell'inizio dei lavori, al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda stessa.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta dichiarazione il Sindaco deve dettare le eventuali prescrizioni intese ad assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque. A tal fine richiede tempestivamente il parere dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste che è tenuta ad esprimersi entro trenta giorni.

3. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato notificato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.”

Dalla redazione