L. R. Campania 07/08/2014, n. 16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 07/08/2014, n. 16

Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).
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Art. 1

1-2. Omissis

3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall’articolo 2 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.

4. Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori. N8

5. L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma.

6-12. Omissis

13. La legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così modificata:

a) il comma 47 dell'articolo 1 è sostituito dal presente:

“47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), è fissato al 30 novembre 2014.";

b) omissis

14-16. Omissis

17. All’articolo 22 comma 1 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria.”.

18-24. Omissis

25. L’articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così modificato:

1. al comma 2, dopo le parole “offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ", oppure, anche in deroga all’articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.;

2. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13.".

26. In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 38/1993 e 18/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad aderire a Protocollo d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A. per favorire processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, attraverso programmi di dismissione.

27-37. Omissis

38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD. Entro sessanta giorni dall’adozione del PUAD, i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, e conferisce il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell’esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD. N12

38-bis. I Comuni costieri approvano i PAD entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del Puad nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorso detto termine, in assenza dell'approvazione dei PAD, si produce, comunque, l'effetto conformativo previsto dal comma 38. N24

39-42. Omissis

43. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari), le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque fino al 31 dicembre 2020”.

44. Per il contenimento dei costi derivanti dal contenzioso costituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, sono apportate le seguenti modificazioni legislative consequenziali ai rilievi governativi:

a) omissis

b) alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizioni) — 1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l’attività descritta dall’articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’ambiente).”;

2) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole “del medesimo decreto legislativo” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).”;

3) al comma 5 dell’articolo 3 dopo le parole “e le relative perimetrazioni” sono inserite le seguenti: “, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all’Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo”;

4) al comma 6 dell’articolo 3 dopo le parole “di pericolo per la salute e l’ambiente” sono inserite le seguenti: “, fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente all’esito degli adempimenti previsti dall’articolo 1 del decreto legge n.136 del 2013.”

c) omissis

d) N14

e) N15

f) N16

45-47. Omissis

48. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti:

“5. Ai sensi dell’articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 34-quater del decreto-legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 , con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.”.

49. Omissis

50. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio di tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 , da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.

50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. N4

50-ter. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia. N4

51. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) trasmette, in via telematica, agli EPT, competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività. L’avvio e l’esercizio dell’attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

52. La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorna l’attuale sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta) e delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili ai quali corrisponde l’assegnazione di un punteggio.

53. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto territoriale e dell’evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale.

54. La Regione Campania modifica e,se necessario, aumenta gli standard di cui al comma 53 con la finalità di elevare il livello dell’offerta turistica anche attraverso la certificazione della qualità.

55. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di cui al successivo comma 57.

56. Il

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