Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 11 così recitava:

“Articolo 11 - Personale ex Azienda Speciale Cervati

1. L'Azienda Speciale Silvo - Pastorale Cervati viene disciolta alla data di approvazione della presente legge.

2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda viene trasferito al Comune di Sanza.

3. All'atto dello scioglimento il relativo personale di ruolo in servizio alla data del 28 febbraio 1987, viene trasferito al Comune di Sanza in accoglimento di specifica richiesta del Comune medesimo.

4. Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell'Ente di provenienza.

5. Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell'Ente di provenienza sia più favorevole si provvede all'integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1985 n. 40, la Regione continuerà a corrispondere al Comune di Sanza il contributo del 75% della spesa relativa al trattamento economico di detto personale anche per gli anni successivi e fino alla loro immissione nel ruolo organico del Comune si Sanza.

7. Resta in vigore il 2 comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13.”

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