Allegato abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’allegato A così recitava:

Articolo 1 - Piano di assestamento forestale

1. Il Piano di Assestamento Forestale che d'ora in avanti viene denominato Piano di Assestamento ed indicato con le sole iniziali PA, è costituito da:

a) relazione

b) formazione del particellare

c) rilievo tassatorio

d) stima della provvigione legnosa e piano dei tagli

e) altre utilizzazioni

f) cartografia


Articolo 2 - Relazione

1. La relazione deve contenere:

a) le caratteristiche climatiche, idrogeologiche e pedologiche della zona;

b) le vicende storiche che hanno riguardato il complesso da assestare;

c) le passate utilizzazioni boschive;

d) i principali elementi che caratterizzano la specifica realtà socio - economica del Comune e della zona, quali entità dei terreni agrari e pascolivi, sia di proprietà pubblica che privata, in relazione alla popolazione ed alle sue variazioni nel tempo;

e) lo stato degli usi civici;

f) la esistenza di vincoli e di atti preordinati alla loro imposizione;

g) la consistenza, estensione, tipologia, ed ubicazione del complesso boscato da assestare.


Articolo 3 - Formazione del particellare e delle classi economiche

1. Il bosco viene suddiviso in particelle. Ciascuna particella è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, teleferiche, ecc.) già esistenti. Ciascuna particella è delimitata sul terreno mediante idonea confinazione che viene riportata fedelmente in cartografia. Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche similari contribuiranno a formare e costituiranno una Classe Economica.

2. Per ciascuna Classe Economica si procede al calcolo della provvigione, degli incrementi e delle riprese. Ogni Classe Economica è considerata come un complesso boscato a sé stante.


Articolo 4 - Il Rilievo Tassatorio

1. Il rilievo tassatorio è effettuato particella per particella mediante aree di saggio, con cavallettamento totale, con metodo relascopico e con l'ausilio delle tavole alsometriche.

2. Si procede mediante aree di saggio nei boschi cedui, semplici e matricinati, nei cedui in conversione in alto fusto, nell'alto fusto stesso quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel decennio di validità del PA, alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento.

3. Le singole aree di saggio da delimitare con vernice di colore rosso ad olio di lino, portano segnato, sulla linea di confine, su piante o su pietra, il numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno. Anche i centri di numerazione, quando sia stato utilizzato il metodo relascopico, devono essere contraddistinti con numero progressivo che sarà riportato con vernice di colore rosso.

4. Nelle particelle d'alto fusto, in cui si prevede di intervenire, nel decennio di validità del Pa, con normali utilizzazioni, si effettuerà, di regola, il cavallettamento totale. Tuttavia, quando le caratteristiche del soprassuolo lo permettono, è consentito pure l'uso del metodo relascopico.

5. Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia le prove di numerazione sia, infine, il cavallettamento totale, occorre rilevare anche la specie.


Articolo 5 - Stima della provvigione legnosa e piani dei tagli

1. Per la determinazione della provvigione legnosa esistente, va desunta dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e da quelli delle aree di saggio. Per ciascuna Classe Economica vanno effettuati almeno 8 alberi modello per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 del ceduo. Gli alberi modello sono scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe Economica stessa. I dati di cui innanzi saranno utilizzati per la costruzione della tavola di cubatura.

2. Le piante di alto fusto da abbattere per albero modello devono essere preventivamente numerate e contrassegnate, opportunamente va redatto verbale di assegno che controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il PA o da un rappresentante del Comune o Ente proprietario, viene inviato in copia al Comune o all'Ente proprietario ed al Settore Tecnico Amministrativo Foreste. Ad abbattimento e misurazione avvenuta per i boschi cedui si effettua anche la pesata dei polloni abbattuti per albero modello. Il materiale resta a disposizione del Comune o dell'Ente proprietario.

3. Dai rilievi così ottenuti si determina:

a) il raffronto tra la situazione reale dei boschi calcolata in base ai rilievi di campagna e quella potenziale desunta da modelli teorici ben definiti;

b) la forma di governo e trattamento;

c) la ripresa reale ed il piano dei tagli; la ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe Economica, alla provvigione reale. L'obiettivo di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di validità del PA, la provvigione reale a quella potenziale; operare affinché la ripresa totale del decennio si ripartisca annualmente in maniera costante;

d) il piano dei tagli, redatto anch'esso separatamente per ciascuna Classe Economica, dovrà contenere indicazioni di dettaglio precisando, particella per particella, l'entità del prelievo ma anche le modalità operative dello stesso.


Articolo 6 - Altre utilizzazioni

a) Per i pascoli occorre riportare la superficie totale e la sua suddivisione per comparti, il carico massimo ed il periodo di utilizzazione e le notizie fondamentali sulla loro utilizzazione nonché le norme per l'assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d'uso dalla restante parte;

b) il piano dovrà contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc;

c) i miglioramenti fondiari quali:

I) opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti);

II) intervento di miglioramento pascoli, (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc);

III) Opere di sistemazione idraulico - forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia), i rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostituzioni boschive, la manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti stessi;

IV) interventi finalizzati alla valorizzazione turistica della montagna quali percorsi pedonali tabellati, aree sosta e ristoro, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, ecc;

V) Interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti alimentazione).


Articolo 7 - Cartografia

1. Essa si compone di:

a) Carta silografica al 25.000 ed al 10.000 con ivi riportate le singole particelle in cui è stato suddiviso il complesso boscato da assestare, tutte le particelle costituenti una stessa Classe Economica hanno identica rappresentazione grafica; la colorazione deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della tavoletta dell'Istituto Geografico Militare; ed il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera; mentre la viabilità di servizio è riportata in tinta rossa; i boschi sono indicati con varie tonalità di verde; i pascoli e gli incolti con il giallo, per i terreni agrari il marrone chiaro.

b) Carta geologica al 25.000.

c) Carta dei miglioramenti fondiari al 25.000 ed al 10.000. Con l'ubicare degli interventi programmati.


Articolo 8 - Finanziamento del piano di assestamento

1. Il Comune o l'Ente proprietario per ottenere il finanziamento regionale deve inviare al Settore regionale per il Piano Forestale Generale, per il tramite del Settore, amministrativo provinciale forestale, la seguente documentazione:

a) deliberazione della Giunta comunale o della Commissione amministratrice dell'Ente con la quale si affida l'incarico ad un tecnico e si dà mandato al Sindaco od al legale rappresentante dell'Ente proprietario di inoltrare domanda finanziamento ai sensi della presente Legge regionale;

b) domanda in carta legale;

c) certificato catastale della proprietà del Comune o dell'Ente;

d) relazione del tecnico incaricato nella quale siano riportati i dati essenziali della proprietà da assestare, le superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, il numero delle aree di saggio che si prevedono nonchè le superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico.

2. Nella relazione suddetta il tecnico precisa i criteri che intende seguire nella redazione del PA ed il tempo occorrente.

3. Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa in conformità al prezzario allegato alle presenti norme. Se trattasi di revisione, occorrerà applicare sull'onorario una riduzione del 20%.


Articolo 9 - La concessione del contributo

1. Il Settore regionale per il Piano Forestale Generale, ricevuta la suddetta documentazione, esaminato il piano di lavoro ed il preventivo di spesa predisposti dal tecnico, sulla scorta di apposita relazione predisposta dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste competente, può formulare osservazioni al predetto piano di lavoro ed apportare modifiche al preventivo di spesa.

2. Con delibera di Giunta Regionale, viene definito l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di erogazione del medesimo, il termine entro il quale deve essere consegnato il PA in minuta al Settore per il Piano Forestale Generale, nonchè il termine entro il quale deve essere consegnato il PA nella veste definitiva.


Articolo 10 - Concessione di proroghe - Revoca del provvedimento di concessione

1. Il PA deve essere consegnato nei termini fissati nel decreto di concessione.

2. La Giunta Regionale può concedere, su motivata richiesta, una prima ed una seconda proroga di mesi sei.

Trascorso tale termine senza che il PA sia stato presentato, la Giunta Regionale, provvede alla immediata revoca del provvedimento di concessione, dandone tempestiva comunicazione al Comune o all'Ente proprietario ed al Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente.


Articolo 11 - Nomina del Tecnico d'ufficio

1. Su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste la Giunta Regionale, preso atto del provvedimento di revoca del decreto di concessione, affida ad un funzionario tecnico l'incarico di portare a compimento la redazione del PA. In detto provvedimento viene fissato il nuovo termine per la consegna del PA.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, viene comunicato contestualmente, al Comune o all'Ente proprietario ed al Funzionario incaricato. Questi deve far pervenire formale lettera di accettazione nel termine di giorni 20.

3. Per il lavoro svolto al Funzionario incaricato compete l'onorario ridotto di un terzo e le indennità per intero. Il rimborso delle spese è liquidato a parte previa esibizione di regolari giustificativi di spesa.


Articolo 12 - Presentazione - Approvazione - Esecutorietà del Piano di Assestamento

1. Il Comune o l'Ente proprietario deve presentare il PA in minuta in uno al conto finale in triplice copia, al Settore Regionale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione.

2. Il Settore Regionale competente, entro 90 giorni provvede ad accertare:

a) che le caratteristiche del soprassuolo, quali risultano dai rilievi tassatori delle schede riepilogative allegate al PA corrispondono a quelle reali;

b) che vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

c) che la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità della presente normativa.

3. Nel caso che gli accertamenti abbiano esito positivo il Settore Regionale competente approva il PA portandovi eventuali rettifiche ed integrazioni, e lo invia al Comune o all'Ente proprietario, affinché si provveda alla sua stesura nella veste definitiva entro il termine fissato dal decreto di concessione.

4. Il Comune o l'Ente proprietario, una volta in possesso del PA nella veste definitiva ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio indi lo invia, munito della certificazione di avvenuta pubblicazione, al Settore Regionale, che acquisito il voto favorevole del Comitato Tecnico Regionale, lo invia alla Giunta Regionale per l'approvazione.


Articolo 13 - Disciplina dei rapporti tra Comune o Ente Proprietario e Tecnico Assestatore

1. I rapporti tra il Comune o Ente proprietario ed il Tecnico devono essere formalizzati mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema della medesima deve essere già contenuto nella delibera di incarico.

2. Il Comune o l'Ente proprietario invia copia della convenzione perfezionata al Settore Regionale competente.


Articolo 14 - Obblighi del Comune o dell'Ente

1. Il Comune o l'Ente proprietario è tenuto a corrispondere al Tecnico incaricato le competenze relative secondo le seguenti modalità:

a) 1 acconto - pari al 30% dell'onorario e delle indennità nel termine di giorni 30 dall'inizio dei lavori di campagna attestato da apposito verbale;

b) 2 acconto - pari al 40% dell'onorario e delle indennità ed al 70% delle spese rimborsabili su presentazione di giustificativi di spesa, nel termine di giorni 30 dall'approvazione del PA in minuta da parte del Settore Regionale competente;

c) la rata di saldo viene corrisposta al tecnico incaricato entro giorni 60 dalla presentazione al Comune o all'Ente proprietario del PA nella veste definitiva, rilegato, completo di ogni allegato in numero di 15 copie munite del visto del Settore Regionale competente per la conformità al PA presentato in minuta ed alle correzioni ed integrazioni ad esso apportate.


Articolo 15 - Obblighi del Tecnico

1. Il Tecnico incaricato è tenuto a redigere il PA in conformità delle direttive generali emanate dal Settore Regionale Competente e ad osservare le eventuali particolari prescrizioni che quest'ultimo ritiene di adottare.

2. Il Tecnico incaricato risponde della esattezza ed accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. In particolare il particellare deve essere facilmente intellegibile. Le singole particelle devono essere chiaramente delimitate sul terreno e fedelmente riportate in cartografia. Per le particelle cavallettate è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante e del 10% nella massa cubata, applicando, la medesima tavola di cubatura adottata dal Tecnico incaricato. Per le aree di saggio, è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante cavallettate o comunque misurate e del 10% nella determinazione della massa. Le stesse modalità vigono quando si applica il metodo relascopico.

3. Qualora in fase di controllo si accerta un margine di errore superiore a quello di cui al comma 2, al compenso spettante al tecnico si applica una riduzione pari al doppio della spesa contabilizzata per il cavallettamento di quella particella o di quella area disagio e/o di quel rilievo con metodo relascopico.

4. Il Tecnico incaricato è tenuto a consegnare il PA in forma definitiva nel termine fissato dal provvedimento di concessione. Qualora si avvalga delle proroghe, all'atto della determinazione della rata di saldo, si applica una riduzione del 10% da calcolarsi sull'onorario e sulle indennità.


Articolo 16 - Incarico a Personale in servizio presso i Settori Tecnici Amministrativi Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

1. L'incarico di redigere il PA in caso di carenza, o di rinuncia da parte di liberi professionisti, può essere affidato a tecnici in servizio presso le strutture forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente.

L'incarico può essere svolto al di fuori dell'orario d'ufficio e l'onorario viene ridotto di 1/3.”

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