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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 19/01/2007, n. 1
L. R. Campania 19/01/2007, n. 1
L. R. Campania 19/01/2007, n. 1
Con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige pubblicata con nota 12/02/2007, n. 1409/Gen.le in B.U. 05/03/2007, n. 13
- L.R. 27/02/2007, n. 3
- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 04/08/2011, n. 14
- L.R. 09/01/2014, n. 1
- L.R. 07/08/2014, n. 16
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[Premessa] |
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Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 14/971. L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 R è così modificato: |
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Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 51/781. L'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 R è sostituito dal seguente: "Ai comuni con popolazione non superiore a quindicimila abitanti e ai comuni ricadenti nella zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 la Giunta regionale, con provvedimento motivato, aumenta il contributo loro spettante da un minimo del trenta per cento ad un massimo del quaranta per cento." 2. Per i comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti è istituita una speciale graduatoria riguardante bandi di finanziamento di o |
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Art. 13 - Accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche |
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Art. 15 - Dati degli edifici scolastici1. I comuni e le province, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legg |
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Art. 22 - Infrastrutture e insediamenti produttivi di rilevante interesse regionale1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali istituita con la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 e previo parere della competente commissione consiliare, da rendersi con le modalità prescritte dalla legge regionale 17 ottobre 2005, |
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Art. 28 - Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi1. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi a costruire sono esercitate dai comuni, nei limiti definiti dagli strumenti di pianificazione regionale. |
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Art. 31 - Modifiche legislative1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "superare i trentasei mesi" sono sostituite con le parole: “superare i sessanta mesi”. N4 N3 "2. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è così modificata: a) all'articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente: "e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori"; b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 35 - Norme in materia di forestazione ed agricoltura1. All'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, R dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente comma: "3 - quater. La realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali rivolti all'accrescimento della biodiversità nei boschi pubblici ricadenti nelle aree naturali protette e contigu |
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Art. 39 - Incentivi per la zona rossa1. Al fine di incentivare l'esodo dalla zona rossa dell'area Vesuviana dichiarata ad alto rischio vulcanico dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, i programmi costruttivi delle cooperative assegnatarie di aree nei piani di edilizia economica popolare -PEEP- ai sensi della legge |
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Art. 41 - Politiche della casa1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'assessorato competente attua un monitoraggio dei programmi e delle iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, che sono stati oggetto di appositi provvedimenti di Giunta regionale negli anni precedenti. Il monitoraggio deve verificare le tipologie degli interventi, le risorse previste ed utilizzate nonché le finalità sociali ed economiche. A seguito di tale monitoraggio, su proposta dell'assessore al ramo, la Giunta regionale adotta provvedimenti di revoca dei programmi che entro il suddetto termine non risultano avviati o cantierabili, e di disimpegno delle risorse finanziarie ad essi collegati. |
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Art. 44 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bol |
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