Gli articoli da 1 a 46 del presente allegato sono abrogati dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

Gli articoli da 1 a 46 dell’allegato C così recitavano:

“CAPO I

Articolo 1 - Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Quando si voglia procedere al taglio di un bosco ed alla successiva estirpazione delle ceppaie allo scopo di rinnovarle, per mutarne le specie legnose, effettuarne il riempimento, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ente delegato.

2. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per la esecuzione dei lavori nonché il termine, entro il quale essi devono essere ultimati.

3. Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori nel modo e nel termine stabiliti risponde delle contravvenzioni previste, salvo quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle eventuali sanzioni contemplate dai piani di bacino e dai piani dei pascoli.


Articolo 2 - Modalità per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima e le eventuali opere di sostegno.

2. Per la esecuzione dei medesimi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente delegato.


Articolo 3 - Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Se la pratica in uso per la lavorazione del terreno, a causa della scarsa consistenza del medesimo o della eccessiva acclività della pendice, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'art. 1 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267, l'Ente delegato su parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente può subordinare l'ulteriore coltivazione ad eventuali prescrizioni intese a suddividere le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

2. L'Ente delegato notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.


Articolo 4 - Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc, debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.


Articolo 5 - Estrazione di pietrame

1. Nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentita ai fini del miglioramento strutturale del suolo la raccolta di pietrame a mano o con mezzi meccanici.

2. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.


Articolo 6 - Cautela per la salvaguardia dei boschi dagli incendi

1. É vietato a chiunque accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi. Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuoco a distanza minore di mt 100.

2. É però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

2 bis. a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree. [N=1]

3. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri cinque. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

4. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2.

5. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta e concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

6. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente. [N=1]


Articolo 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi o a meno di m 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km da essi.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.


Articolo 8 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio, è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni.

2. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco. [N=1]

3. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.

4. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Ente delegato su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, con ordinanza del Presidente del predetto Ente delegato.

5. a) Sui soprassuoli di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

b) Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, il Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste competente per territorio, con l'eccezione di quanto disposto per le aree naturali protette statali dall'art. 10 di cui alla lettera a), rilascia specifica autorizzazione. [N=1]


Articolo 9 - Tutela fitopatologica

1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne comunicazione agli Enti Delegati competenti che a loro volta ne informino ed il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste.

2. L'Ente delegato, su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, può ordinare al proprietario o possessore che venga eseguito il taglio delle piante attaccate, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda entro il termine di 30 giorni l'Ente delegato, su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, si sostituisce ad esso. All'intervento l'Ente delegato vi provvede con ordinanza del Presidente.

3. É vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi - acervi - appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. É altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche, che abitano tali nidi costituite da operaie, regine, maschi, larve ed uova.

4. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei tronconi.


CAPO II - I TAGLI BOSCHIVI

SEZ I - NORME COMUNI PER TUTTI I BOSCHI

Articolo 10 - Finalità primarie e criteri di massima

1. Scopo primario delle norme regolanti i tagli è la conservazione ed il miglioramento dei soprassuoli e dell'ambiente boschivo.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa deve rispondere a questa finalità.

3. Essa, nei boschi cedui, si persegue rispettando i turni, l'epoca di taglio ed il rilascio delle piante matricine. Nei boschi d'alto fusto coetanei o coetaneiformi rispettando i turni ed effettuando il prelievo in funzione dell'età, del sistema dei tagli, della struttura e consistenza del soprassuolo.

4. Nei boschi d'alto fusto disetanei o di tipo disetaneo, rispettando il periodo di curazione e tenendo conto della struttura e consistenza del soprassuolo.

5. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, dovrà dunque effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente e quella che, per quel tipo di terreno o di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale - stato normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari.

6. Ciascun taglio o prelievo dovrà pertanto essere finalizzato:

a) al graduale raggiungimento dello stato normale come sopra definito;

b) ad assicurare la rinnovazione naturale del bosco; per le ragioni sopra evidenziate, la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dall'Ente delegato, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza.


Articolo 11 - Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui all'art. 22 delle presenti norme.

3. I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, che abbiano diametro fino a centimetri cinque, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi entro il termine indicato nel comma precedente ed ivi bruciati, triturati o cippati; l'abbruciamento dei residui della lavorazione è consentito dal 1 ottobre al 15 aprile e, per i soli boschi di faggio, fino al 30 maggio. L'abbruciamento deve essere eseguito con le opportune cautele sul posto, in piccoli mucchi, in apposite radure, a debita distanza dalle piante e/o polloni, avendo cura di assicurare lo spegnimento totale al termine dell'operazione. In ogni caso l'abbruciamento deve iniziare all'alba e terminare entro le prime quattro ore di luce.


Articolo 12 - Esbosco dei prodotti

1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771.

2. Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino.

3. É consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico.


Articolo 13 - Carbonizzazione

1. É consentita, ove necessario in bosco, su aie carbonili, la carbonizzazione con il metodo tradizionale con le carbonaie a cupola rivestite di terra.

2. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno.

3. L'Autorità forestale competente può imporre speciali ed opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione quando vi sia pericolo di incendi e può anche inibirla.

4. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.


Articolo 14 - Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre.

2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.


Articolo 15 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 30 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

2. Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

3. É sempre vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico e l'asportazione di terriccio.


Articolo 16 - Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

2. Il cespugliame di erica, ginestre e simili può essere sempre tagliato senza, però, arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.


Articolo 17 - Estrazione del ciocco d'erica

1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato che deve, entro 60 giorni disciplinarla o inibirla, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste.


Articolo 18 - Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui alla Legge 22 maggio 1973, n. 269, la raccolta dei semi forestali nei boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dalla Giunta Regionale attraverso i propri Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste competenti qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco.


Articolo 19 - Sugherete

1. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia - sughera è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759.


Articolo 20 - Piani di coltura dei boschi privati

1. I privati proprietari possono redigere a loro spesa e poi chiedere l'approvazione di un piano di coltura, o piano di gestione, per il governo ed il trattamento dei boschi di loro proprietà.

2. Il piano suddetto, elaborato conformemente alle norme tecniche per la redazione dei piani di assestamento forestale, è approvato con deliberazione dell'Ente delegato, previa istruttoria del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, e reso esecutivo con provvedimento del Presidente dell'Ente medesimo, entro 60 giorni dalla presentazione.

3. Il provvedimento emesso ha efficacia di prescrizione di massima e polizia forestale.


CAPO II - I TAGLI BOSCHIVI

SEZ II NORME PER I CEDUI SEMPLICI E PER I CEDUI COMPOSTI

Articolo 21 - Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui semplici è regolato come segue:

a) Castagno e altre specie quarcine dal 15 ottobre al 15 aprile;

b) Faggio dal 15 settembre al 15 maggio;

2. Nel caso dei boschi misti, si farà riferimento alle specie più rappresentate.

3. Per i cedui invecchiati, che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno e per i quali si intende effettuare la conversione in alto fusto, con il metodo della conversione diretta, è consentito il taglio in qualsiasi stagione dell'anno.


Articolo 22 - Turno minimo

1. Per i cedui semplici puri il turno dei tagli non può essere inferiore;

a) per il faggio ad anni 24

b) per le querce caducifolie, il carpino, il forteto ad anni 14

c) per il castagno ad anni 12, ad eccezione di quelli ricadenti nei Comuni di Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel S Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato S Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, S Egidio Montalbino, Siano, San Marzano sul Sarno, S Valentino Torio - agro sarnese - nocerino- e Tramonti per i quali il turno minimo è di anni 9.

d) per l'ontano, nocciolo, robinia, salice, betulla ad anni 12

e) per l'eucalitto ad anni 10

2. Per i cedui semplici a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20.


Articolo 23 - Sfolli

1. I tagli di sfollo sono consentiti nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore ad un terzo del turno.


Articolo 24 - Riserva di matricine

1. Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 50. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere all'isolamento con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Il loro diametro, a m 1,30, non dovrà essere inferiore ai diametri medi dei polloni del turno.

2. Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo.

3. Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

4. Nei boschi con pendenza dal 70% al 100% il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 50 a 80 per il castagno e da 70 a 100 per altre specie.


Articolo 25 - Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine.


Articolo 26 - Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito in modo che la loro corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa. Il taglio deve praticarsi al colletto della pianta, sul nuovo.


Articolo 27 - Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o a frane, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, debbono essere utilizzati nel modo seguente:

a) i cedui di faggio vanno trattati a sterzo con periodo di curazione di anni dieci:

b) i cedui di altre specie vanno trattati a taglio raso con matricinatura a gruppi.

2. La superficie della singola tagliata deve in ogni caso essere di modeste o modestissime dimensioni.

3. Deve essere prescritto l'esbosco con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti ad evitare assolcature nel terreno e quindi inizio di dissesto idrogeologico.


Articolo 28 - Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine

1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti che sono caratterizzati dall'esistenza di matricine di età multipla di quella del turno del ceduo.

2. Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.


CAPO II - I TAGLI BOSCHIVI

SEZ III - NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

Articolo 29 - Stagione silvana

1. É consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

2. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti norme.


Articolo 30 - Fustaia coetanea di faggio

1. Per le fustaie coetanee, trattate a tagli successivi il turno è fissato in 100 anni, salvo diverse prescrizioni del piano di assestamento.


Articolo 31 - Taglio raso nelle fustaie di faggio

1. Il trattamento a taglio a raso è vietato.


Articolo 32 - Tagli di sfollo e di diradamento nelle fustaie di faggio

1. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi, i tagli di sfollo e di diradamento che si rendono necessari per la eccessiva densità del bosco, o che si eseguano ai fini incrementali, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a contatto tra loro o quasi.

2. Le piante che devono cadere al taglio saranno scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento.

3. Il tipo e l'intensità del taglio di sfollo o diradamento è precisato nel progetto di taglio, da approvarsi caso per caso. Comunque il prelievo, espresso in mc/ha, nei soprassuoli a densità colma e con provvigione normale, non deve discostarsi dai valori appresso indicati:

Età del bosco a) 30 anni Classe di fertilità media niente;

Età del bosco a) 45 anni Classe di fertilità media 25- 30 mc/ha;

Età del bosco a) 60 anni Classe di fertilità media 30- 60 mc/ha.


Articolo 33 - Tagli definitivi nelle fustaie di faggio

1. Le fustaie coetanee e coetaneiformi devono essere trattate a tagli successivi. Questi sono realizzati in maniera uniforme su tutta la superficie della particella o della sezione, od anche a strisce o a buche.

2. Nelle faggete la serie dei tagli definitivi, per un soprassuolo normale, deve essere la seguente:

a) taglio di sementazione:

1) il taglio di sementazione deve essere effettuato a fine turno e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo e dalla durata del periodo di rinnovazione;

2) nel caso di soprassuolo normale con una provvigione media unitaria compresa tra i 350 e i 500 mc, può essere asportato da un terzo ad un quarto della massa legnosa in piedi;

3) dopo il taglio dovrebbero restare circa 180- 220 piante ad ettaro;

b) primo e secondo taglio secondario:

1) dopo 5/6 anni dal taglio di sementazione, può essere effettuato un primo taglio secondario. Nei successivi 6- 10 anni viene effettuato almeno un altro taglio secondario asportando ancora il 25- 30% della massa legnosa talché restino almeno 150 mc/ha di massa legnosa;

2) I soggetti da eliminare sono costituiti soprattutto dalle piante più ramose appartenenti al piano dominante, in modo da rendere minima l'azione aduggiante provocata dalle piante del vecchio ciclo sul novellame che nel frattempo, a seguito del taglio di sementazione, s'è insediato. Anche la necessità di contenere i danni provocati al novellame con lo sgombro definitivo delle residue piante del vecchio ciclo deve indurre a non lasciare quelle più ramose. In ogni caso occorre innanzitutto aver cura che le piante non utilizzate siano equamente distanti tra loro al fine di non creare zone dove penetri eccessiva quantità di luce;

c) taglio di sgombro definitivo:

1) deve essere effettuato dopo che la rinnovazione si sia pienamente affermata;

2) con esso viene utilizzata la residua parte del soprassuolo appartenente al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiori, in media, a cinque per ettaro, al fine di tutelare l'habitat della fauna;

d) il taglio di preparazione:

1) è consentito ed auspicabile quando non siano stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti. Esso ha luogo tra i 70 e gli 80 anni e, quindi, prima del taglio di sementazione;

2) il prelievo si deve aggirare intorno ai 80/100 mc/ha.


Articolo 34 - Turno e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanea di cerro e di altre specie quercine

1. Per le fustaie coetanee di cerro e di altre specie quercine, trattate a tagli successivi, si prescrive il turno di 90 anni con periodo di rinnovazione compreso tra 15 e 20 anni.


Articolo 35 - Tagli intercalari nelle fustaie di cerro e altre specie quercine

1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. I tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni.

2. Le chiome delle piante superstiti devono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi. Con soprassuolo di anni 50, si devono lasciare 600- 700 fusti ad Ha.


Articolo 36 - Tagli definitivi nelle fustaie coetanee di cerro e altre specie quercine


Taglio di preparazione

1. Il taglio di preparazione è un intervento che deve essere realizzato 10- 15 anni prima della fine del turno, ossia a 75- 80 anni, quando il soprassuolo è estremamente colmo ed al suolo vi è abbondante copertura morta ancora indecomposta. Il prelievo viene effettuato a carico del piano dominato, per portare la provvigione intorno ai 280 mc/ha. Anche in questo caso le piante superstiti devono avere, a prelievo effettuato, le chiome a contatto tra loro o quasi.

2. Il taglio di sementazione si deve effettuare a fine turno e quindi quando la fustaia di cerro ha raggiunto i 90 anni di età; si preleva, se la densità è colma, un terzo della massa esistente. Contemporaneamente al taglio di sementazione si deve effettuare la ripulitura del suolo ed una leggera erpicatura o rastrellatura del medesimo, per favorire la rinnovazione naturale.

3. Il taglio di sgombro definitivo può effettuarsi dopo che si sia ben insediata la rinnovazione. Esso, in genere, segue di 10- 20 anni il taglio di sementazione. Con esso cadono al taglio tutte le residue piante del vecchio ciclo lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro al fine di salvaguardare l'habitat per la fauna.


Articolo 37 - Fustaie coetanee di pini mediterranei

1. Per le fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, di pino marittimo e di pino d'Aleppo, trattate a tagli successivi, il turno prescritto è il seguente:

a) Pino Domestico e Pino Marittimo anni 100

b) Pino d'Aleppo anni 70.


Articolo 38 - Tagli intercalari per le fustaie coetanee di pino domestico, marittimo e d'Aleppo

1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. Le chiome delle piante superstiti debbono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro.

2. I tagli intercalari possono effettuarsi con un intervallo minimo di 5 anni.


Articolo 39 - Tagli definitivi nelle fustaie coetanee di pino domestico, marittimo e d'Aleppo

1. Il taglio di sementazione viene eseguito a 100 anni nelle pinete di Pino domestico e di Pino marittimo ed a 70 anni in quelle di Pino d'Aleppo.

2. La provvigione residua, nelle pinete di Pino domestico e di Pino marittimo non deve essere inferiore a 250 mc/ha ed a 200 mc/ha in quelle di Pino d'Aleppo.

3. Col taglio di sementazione, quando il bosco è a densità colma, si preleva non più di un terzo della provvigione, scegliendo le piante da abbattere tra quelle appartenenti al piano dominato o sub dominante.

4. Il taglio di sgombro definitivo può eseguirsi soltanto quando la rinnovazione si è ben affermata. Con esso si eliminano tutte le piante appartenenti al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro, al fine di preservare l'habitat per la fauna.


Articolo 40 - Fustaie coetanee di altre specie

1. Per le restanti fustaie coetanee, trattate a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

a) Fustaie di Ontano napoletano anni 60

b) Fustaie di Pino insigne anni 25.


Articolo 41 - Fustaie disetanee

Periodo di curazione - struttura ed entità della provvigione

1. Nei boschi d'alto fusto, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a:

a) per i boschi di faggio e misti 320 mc/ha

b) per i boschi di specie quercine 230 mc/ha

c) per i boschi di pino 200 mc/ha

2. La ripartizione della suddetta provvigione tra le varie classi diametriche deve avvicinarsi il più possibile a quella " normale" o ottimale e pertanto i prelievi che si effettuano con taglio di curazione debbono servire a conseguire il suddetto risultato nel più breve tempo possibile.


Articolo 42 - Boschi d'alto fusto posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare - Norme generali

1. I boschi d'alto fusto esistenti sulle dune litoranee, sulle pertinenze idrauliche golenali, lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne, quelli radicati in zone a forte pendio, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, vanno trattati a taglio saltuario.

2. I boschi con soprassuolo assai irregolare vanno considerati, di norma, ai fini del taglio, come boschi disetanei e trattati a taglio saltuario.


Articolo 43 - Taglio delle piante di castagno e coltivazione dei castagneti da frutto

1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dalle presenti norme, anche dalle disposizioni contenute nel RDL 18 giugno 1931 n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 80, salvo quanto è disposto dall'art. 1 delle presenti norme. Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 22 delle presenti norme.


Articolo 44 - Castagneti da frutto [N=23]

1. Nei castagneti da frutto è permessa:

a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte, per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto;

b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;

d) l'estirpazione delle erbe dannose, dei frutici invadenti nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Ente delegato, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma.

2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, dall'Ente delegato, il quale stabilisce anche le modalità atte a prevenire i danni.


Articolo 45 - Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;

b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di mt 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;

c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;

d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato fino a quando l'Ente delegato, su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

f) il pascolo delle capre nei boschi è vietato;

g) la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 14 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.


Articolo 46 - Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come appresso, salvo diversamente disciplinato dall'Ente delegato su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all’anno nel periodo definito dal regolamento adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale.[N=20]

b) Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende.

c) É vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.

d) Il proprietario che intenda procedere alla esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli, consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e degli arbusti, suddivisione dei comparti, ecc, deve farne dichiarazione all'Ente delegato almeno 60 giorni prima, indicando la data di inizio dei lavori, in conformità all'art. 24 della presente legge.

e) I pascoli montani appartenenti ai Comuni o agli Enti devono essere utilizzati in conformità del regolamento d'uso.”

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