Articolo abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

L’articolo 4 così recitava:

“Articolo 4 - Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale. Esso è così composto:

a) l'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste che lo presiede e gli assessori competenti nelle seguenti materie: Politica del Territorio, Ambiente, Programmazione, Bilancio, Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie;

b) un rappresentante delle Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 7 Febbraio 1994, n. 8 designato dal Presidente della Giunta Regionale;

c) i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, limitatamente alle materie di cui alla lettera a);

d) i Presidenti delle delegazioni dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, dell'Unione Provincie Italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

e) un rappresentante per tutti gli Enti Parco, designato di concerto dai Presidenti degli Enti stessi già istituiti al momento della richiesta del nominativo;

f) i dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;

g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico - forestali e un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni;

g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del Servizio Forestazione del Settore Foreste, Caccia e Pesca. Le adunanze del Comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due riunioni consecutive, la Giunta Regionale si sostituisce nelle decisioni, sentite le Organizzazioni sindacali di cui al punto g) del precedente comma 1.

2-bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell'istituto della delega nelle adunanze del comitato.

3. Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

a) quantificare ed individuare le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

b) esprimere parere sul Piano Forestale Generale di cui al successivo articolo 5 e successive sue modificazioni, revisioni ed integrazioni;

c) formulare proposte per la redazione dei piani degli Enti delegati ed esprimere pareri sui piani medesimi;

d) esprimere parere ogni qualvolta viene richiesto dagli Enti delegati o dalle Aree di Coordinamento interessate o dalle Organizzazioni sindacali o Professionali.

4. Il Comitato espleta la sua attività per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato. I componenti possono essere riconfermati.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti del CoReCo di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

6. Copia del verbale delle decisioni assunte dal Comitato va trasmesso a tutti i componenti ed ai Presidenti degli Enti delegati entro 15 giorni dall'adozione, a cura del segretario del Comitato stesso.”

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